ZOOM IT di Italiaius: videoseminario sul decreto-legge semplificazioni – venerdì 24 luglio 2020, ore 9-11

23 Lug 2020
23 Luglio 2020

Italiaus organizza un videoseminario sulla piattaforma Zoom venerdì 24 luglio, dalle ore 9 alle 11, sul decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente semplificazioni.

Il prof. Bruno Barel e l'avvocato Dario Meneguzzo dialogheranno con i relatori:

- dott. Roberto Travaglini di Confindustria Vicenza e avvocato Diego Signor per le novità in materia di appalti;

- avvocati Stefano Bigolaro, Alessandro Veronese, Domenico Chinello e Matteo Acquasaliente per edilizia, urbanistica e altre materie.

La partecipazione è libera e gratuita e non richiede iscrizione. 

Il link per l'accesso sarà pubblicato su Italiaius la mattina del convegno alle ore 8.40.

Chi desidera collaborare alla preparazione del seminario può inviare considerazioni e domande, utilizzando la funzione "comments" in calce al presente post.

15 replies
  1. Sacchetto Venturini Jacopo says:

    Visti gli artt. da 1 a 9, D.L. 76/2020, in vigore da oggi, ci stiamo ponendo un paio di domande. La prima: nel caso in cui, relativamente ad un affidamento, sia già stata adottata la determina a contrarre del Comune, la Centrale di committenza può considerare quella procedura di affidamento “avviata” nel senso inteso dall’art. 8, primo comma, D.L. 76/2020 e, di conseguenza, procedere ad un affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, così non applicando le procedure previste dall’art. 2, D.L. 76/2020?
    La seconda: l’applicazione delle procedure di affidamento previste all’art. 2, D.L. 76/2020 è obbligatoria o facoltativa? Meglio: nel caso in cui il RUP non intenda procedere, ad esempio, ad un affidamento diretto, può applicare le procedure previste dall’art. 36, lett. b), D.Lgs. 50/2016 o in tal caso incorre in responsabilità per aggravio del procedimento?

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    • Roberto Travaglini says:

      Risposta alla prima domanda:
      Alla luce dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento non può dirsi avviata sulla base della semplice adozione della determina a contrarre, poiché la citata disposizione colloca espressamente tale atto “prima dell’avvio delle procedure di affidamento”.
      Non risulta corretto il riferimento, contenuto nel quesito, all’art. 8, comma 1, del D.L. 76/2020, in quanto la norma pertinente è l’art. 1 (per gli affidamenti “sotto soglia” UE), oppure l’art. 2 (per gli affidamenti d’importo pari o superiore alla soglia UE).
      Non è neppure corretta l’alternativa prospettata tra l’art. 2 del D.L. 34/2020, che come detto riguarda gli affidamenti sopra soglia, e l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, che riguarda comunque appalti sotto soglia (da 40.000 euro a 150.000 nel caso di lavori; da 40.000 euro alla soglia UE nel caso di forniture e servizi).
      Ciò detto, nella fattispecie descritta nel primo quesito, è necessario fare applicazione dell’art. 1 del D-.L. 76/2020.

      Risposta alla seconda domanda:
      Anche in questo caso, non risulta corretta l’alternativa tra l’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice (che riguarda affidamenti sotto soglia UE) e l’art. 2 del D.L. 76/2020 (che riguarda affidamenti d’importo pari o superiore alla soglia UE).
      Ciò premesso, né l’art. 1, né l’art. 2 del decreto semplificazioni chiariscono esplicitamente il dubbio circa l’obbligatorietà o meno delle procedure di affidamento ivi contemplate.
      Vi sono, peraltro, numerose ragioni che portano a ritenere tali procedure come “obbligatorie” (cioè non sostituibili da altre, comunque considerate dal Codice, come “ordinarie”, quali la procedura aperta o la procedura ristretta):
      • innanzi tutto la ratio del decreto semplificazioni, che è l’accelerazione delle procedure di affidamento, ed è innegabile che quelle delineate dagli artt. 1 e 2 sono più celeri delle procedure previste dal Codice;
      • secondariamente la lettera delle citate disposizioni, nelle quali si usa l’espressione “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento”, laddove l’uso dell’indicativo presente assume il significato di un precetto univoco, soprattutto se si considera che a differenza dell’art. 36, comma 2, del Codice, nel decreto semplificazioni non viene fatta “salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”;
      • da ultimo, perché le nuove disposizioni indicano anche termini alquanto ristretti per giungere all’aggiudicazione (2 o 4 mesi, al cui mancato rispetto associano potenziali responsabilità del RUP per danno erariale.
      Roberto Travaglini

      Rispondi
  2. Arcoma Antonella says:

    Sulla base di quanto previsto dagli artt. 1 co 1 e 8 comma 1 del D.L. 76/2020 ed in particolare “e in ogni caso le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo AVVIATE a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ……”, in caso di manifestazioni d’interesse e/o lettere di invito/richieste di preventivo (art. 36 co 2 lettera b) in vigore sino al 16/07/2020) non ancora pubblicati e/o Inviati, posso considerare comunque la procedura AVVIATA in quanto la determinazione a contrarre è stata già adottata?

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    • Roberto Travaglini says:

      Alla luce dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento non può dirsi avviata sulla base della semplice adozione della determina a contrarre, poiché la citata disposizione colloca espressamente tale atto “prima dell’avvio delle procedure di affidamento”.
      In ogni caso, anche se fosse stato pubblicato l’avviso per manifestazioni d’interesse finalizzato ad individuare le imprese con le quali procedere all’affidamento diretto “mediato”, la procedura di affidamento non avrebbe potuto considerarsi già avviata (si vedano, in proposito, ANAC, deliberazione 1.07.2020, n. 569; ANAC, deliberazione 8.05.2019, n. 413; TAR Sardegna, Sez. II, 23.06.2020, n. 355).
      Diversamente nell’ipotesi di procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) e lett. c-bis, il cui avvio può farsi coincidere con la pubblicazione dell’avviso per manifestazioni d’interesse.

      Rispondi
  3. Arcoma Antonella says:

    In caso di affidamento di un servizio in regime di concessione, si può procedere con affidamento diretto fino alla soglia di € 5.350.000 di cui alla lett. a) dell’art. 35, co. 1, Codice Contratti? Il DL 76 del 16/07/2020 in ogni sua parte parla di affidamento e non specifica se solo appalti o anche concessioni

    Rispondi
    • Roberto Travaglini says:

      Non vi sono ragioni per dubitare dell’applicabilità degli artt. 1 e 2 del D.L. 76/2020 anche alle concessioni e non solo agli appalti, visto che le rubriche di entrambi gli articoli parlano di “aggiudicazione dei contratti pubblici”, espressione che comprende sia gli appalti, sia le concessioni.
      Del resto, nel dettare l’oggetto e l’ambito di applicazione della disciplina generale dei contratti di concessione, l’art. 164, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 afferma che “alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici e di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento …”, il che ha fatto pacificamente considerare applicabile alle concessioni l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.

      Rispondi
  4. Daniele Iselle says:

    L’art. 10 comma 4 prevede:
    4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato
    di volersi avvalere del presente comma, sono
    prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione
    dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei
    permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino
    al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano
    già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato
    e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
    al momento della comunicazione dell’interessato,
    con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La
    medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate
    di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi
    degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica
    6 giugno 2001, n. 380.
    Nel caso in cui la comunicazione di proroga riguardi un edificio assentito in deroga sulla base del Piano Casa attualmente non più vigente, e quindi in contrasto con lo strumento vigente alla data della comunicazione di proroga, si deve dichiarare l’inefficacia della proroga richiesta o la conformità è richiesto solo con riferimento ai nuovi strumenti urbanistici?

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    ANONIMO: del 22 luglio 2020 alle 16:54

    SPERO DOMANI SE NE PARLI, QUESTIONE IMPORTANTE , a mio avviso l’ art. 10 è superato. magari nel progetto di Legge 513, la Regione può metterci mano.

    Rispondi
  6. Renzo says:

    Art.10 c.3 decr. semplificazioni: “Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34…”. Significa che se in un condominio (anche minimo, esempio bifamiliare sovrapposta) uno o qualche proprietario vuole coibentare il tetto mentre gli altri proprietari non vogliono, il lavoro potrà essere fatto e pagato e detratto fiscalmente interamente dal propr interessato?

    Rispondi
  7. Anonimo says:

    Come si rapportano le modifiche agli art. 3 comma 1 d) e art 10 comma 1 c) del 380/01 alle previsioni contenute nell’art 10 del terzo piano casa del veneto (lr 14 08/07/2009) che non è stato abrogato dall’ultimo paino casa “Veneto 2050”?

    Rispondi
  8. Anonimo says:

    O meglio, per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è ristrutturazione, art. 3 e 10, se demolizione e fedele ricostruzione.

    Rispondi
  9. Anonimo says:

    -l’ art. 2-bis comma 1-ter, VALE SEMPRE, tranne nelle Zone A.
    – per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. non può essere ristrutturazione, art. 3 e 10.

    Rispondi
  10. Anonimo says:

    IN ZONA “A” NON OCCORRE L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ,FIN DAL 1985..

    Rispondi
  11. Roberto G. says:

    Proseguo al mio commento precedente….
    il 380/01 art 10 comma 1 c) recita:
    Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire […]
    c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici […], nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    e quindi da una parte l’art 3 mi dice che in zona di vincolo la demolizione e ricostruzione si chiama ristrutturazione solo se mantengo anche i prospetti, l’art. 10 mi permette di chiamare ristrutturazione anche l’intervento che modifica i prospetti.. a patto che non ci sia la demolizione e ricostruzione…

    e allora nel calderone entra anche l’art. 2-bis comma 1-ter:
    In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, […] la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti.

    insomma.. posso demolire e ricostruire? e l’intervento è nuova costruzione o ristrutturazione?

    Rispondi
  12. Roberto G. says:

    Alla luce delle modifiche all’art. 3, punto 1) comma d) si definisce che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, un intervento di demolizione e ricostruzione si considera ristrutturazione soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.
    Pertanto, ove non sono ammesse nuove costruzioni (per esempio in zona di vincolo cimiteriale):
    1) in zona A non posso procedere con demolizione e ricostruzione qualora si facesse contestualmente una variazione prospettica (sposto le altezze delle finestre per conformarle per esempio alle nuove altezze dei solai)
    2) vengono precluse tutte le agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni

    allora mi viene da pensare:
    1) presento progetto di demolizione e ricostruzione per adeguamento antisismico (ottengo l’autorizzazione paesaggistica)
    2) metto in piedi la struttura dell’edificio
    3) sospendo i lavori al grezzo
    4) presento un nuovo progetto con modifiche prospettiche e di distribuzione interna chiamandola ristrutturazione (e ottengo una nuova autorizzazione paesaggistica)

    Sarebbe lecito agire così?

    Oppure, sapendo che comunque non posso non demolire un edificio per consolidarlo “come dio comanda”:
    1) presento un progetto di ristrutturazione, senza demolizione, che prevede interventi di tipo scuci-cuci e con le modifiche prospettiche che si rendono necessarie.
    2) in fase esecutiva faccio interventi di scuci-cuci e/o incidentalmente l’edificio cade a terra.
    cosa succederebbe?

    Ci sono altri modi di fare l’intervento?

    Con questa “semplificazione” si vanno a colpire proprio le categorie di edifici che hanno più bisogno di essere ristrutturati e consolidati (zone di tutela BBAA e centri storici) e per i quali normalmente gli interventi sono più onerosi.
    A chi giova tutto ciò? Da una parte lo stato mi dà contributi per adeguamento antisismico e termico e poi mi impedisce di modificare un foro di una finestra…

    Rispondi

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