Il Piano Economico Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti deve prevedere la integrale copertura dei costi
Una società pubblica che gestisce il servizio di gestione dei rifiuti ha impugnato la deliberazione di un consiglio comunale che non prevedeva l'integrale copertura dei costi del servizio.
Il TAR ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 117 T.u.e.l.co 1, “Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato”.
La norma impone agli enti locali, senza alcuna eccezione, l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione si che i costi del servizio devono essere integralmente coperti con le tariffe della T.a.r.i. a carico dei cittadini.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il principio della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano dall’articolo 49 del Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), poi recepito dal D.Lgs. 152/2006 e ribadito per la TARI
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