Quali elementi consentono di dire che il Comune ha usucapito una strada
Il TAR ha esaminato un caso nel quale il ricorrente sosteneva che il Comune aveva errato a rilasciare a un terzo un permesso di costruire, in quanto esso incideva su una strada privata di proprietà del ricorrente.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che si possa presumere in base a una serie di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 del cod. civ.) l’intervenuta usucapione da parte del Comune della stradina (in origine privata) e la sua destinazione al pubblico transito.
Quali dati ha valorizzato il TAR:
- il Comune nel 1980 ha deliberato di classificare come interamente demaniali una serie di strade inclusa la via de qua;
- la circostanza che il Comune sin dal 1980, ovvero oltre 20 anni, provvede a propria cura e spese alla manutenzione della stradina per cui è causa, come desumibile per tabulas dalla corrispondenza versata in atti e dalle stesse deduzioni difensive svolte dal ricorrente;
- la via è inserita nella toponomastica comunale, perché tributaria di una denominazione propria, a cui è stata associata l’esistenza di una numerazione civica per le abitazioni che vi insistono. La medesima via è stata, altresì, assoggettata alla disciplina della circolazione pubblica, è dotata di segnaletica stradale e gode di alcuni impianti di illuminazione pubblica e sotto la stessa corrono alcuni sottoservizi, come quelli relativi alla fornitura dell’acqua potabile;
- la via deve poi, senz’altro, ritenersi destinata all’uso della collettività, non foss’altro perché dà accesso a una importante villa storica;
- la via non è asservita alle sole proprietà frontiste, perché da essa è possibile congiungersi sia con un centro abitato sia con altre strade pubbliche.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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