17 Ottobre 2016
Il TAR Piemonte, affrontando alcune questioni in materia di condono edilizio, affronta il tema del cambio d'uso senza opere e spiega quando anch'esso è da considerare un abuso edilizio. Â
Il TAR  ricorda che il mutamento di destinazione d’uso, ancorché attuato senza opere, non costituisce attività libera e richiede un preventivo atto di assenso quando sia urbanisticamente rilevante, quando - cioè - comporti variazioni degli standards urbanistici indicati dal D.M. 1444/68.
Il TAR aggiunge che, ai fini delle norme sul condono questa tipologia di abuso non rientra nella ristrutturazione, ma deve trovare collocazione in una delle tipologie individuate dalla tabella I allegata al D.L. 269/03, interpretando il termine “opere”, utilizzato nella citata tabella per descrivere gli abusi edilizi, in senso ampio e cioé nel senso di “comportamenti abusivi”.
Oggi la questione dovrebbe essere considerata però anche alla luce dell'articolo 23 bis del DPR 380 sul mutamento d'uso urbanisticamente rilevante. Â
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Read more →
Commenti recenti