Il mutamento di destinazione d’uso senza opere è un abuso edilizio?
Il TAR Piemonte, affrontando alcune questioni in materia di condono edilizio, affronta il tema del cambio d'uso senza opere e spiega quando anch'esso è da considerare un abuso edilizio.
Il TAR ricorda che il mutamento di destinazione d’uso, ancorché attuato senza opere, non costituisce attività libera e richiede un preventivo atto di assenso quando sia urbanisticamente rilevante, quando - cioè - comporti variazioni degli standards urbanistici indicati dal D.M. 1444/68.
Il TAR aggiunge che, ai fini delle norme sul condono questa tipologia di abuso non rientra nella ristrutturazione, ma deve trovare collocazione in una delle tipologie individuate dalla tabella I allegata al D.L. 269/03, interpretando il termine “opere”, utilizzato nella citata tabella per descrivere gli abusi edilizi, in senso ampio e cioé nel senso di “comportamenti abusivi”.
Oggi la questione dovrebbe essere considerata però anche alla luce dell'articolo 23 bis del DPR 380 sul mutamento d'uso urbanisticamente rilevante.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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