23 Giugno 2020
Lo stabilisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2020, depositata il 23 giugno 2020.
Sentenza Corte Costituzionale 119 del 2020
La Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Veneto avverso l’art. 64 l.r. Veneto 30/2016 che, con norma di interpretazione autentica della l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., aveva disposto la derogabilità mediante Piano Casa delle distanze minime dai confini.
Tra le altre cose, la Corte ha affermato che la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile non è violata dalle leggi regionali che ammettano deroghe non alle disposizioni statali sulle distanze, ma alle norme integrative dei regolamenti locali, poiché esse comunque erano destinate ad essere applicate ad un ambito più ristretto rispetto all’intero territorio nazionale.
L’art. 64 cit., insomma, è stato ritenuto una ragionevole norma di attuazione dell’intesa «sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia» (cosiddetto “piano casa”), sancita tra Stato, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata il 1° aprile 2009.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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