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Illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale del Veneto 29/2019 (modificative delle l.r. 11/2004 e 55/2012)

25 Nov 2020
25 Novembre 2020

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2020, depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020:

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia), nella parte in cui inserisce l’art. 40-bis della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), limitatamente alla previsione dell’esonero dal contributo di costruzione di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40-bis;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l’art. 6-bis della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante);

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l’art. 40-bis della legge della Regione Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso di immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Corte Costituzionale n. 247 - LR Veneto 29-2019

Scadenza dei termini per l’adempimento delle convenzioni PIRUEA nella regione Veneto

25 Nov 2020
25 Novembre 2020

Segnaliamo una interessante sentenza del Consiglio di Stato, la quale, con riferimento a un PIREUA nella regione Veneto, precisa che il termine di efficacia del piano attuativo (strumento urbanistico secondario) e i termini di adempimento delle singole obbligazioni contemplate nella convenzione non devono necessariamente coincidere, poiché i secondi rispondono a quanto specificamente previsto nel cronoprogramma indicato nella convenzione medesima.

La sentenza riguarda le convenzioni stipulate nel 2005 e nel 2008, volte all’attuazione del programma integrato per la riqualificazione urbana dell’area ospedaliera (PIRUEA), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 12 dicembre 2003.

Segnaliamo anche una premessa sui piani attuativi contenuta nella sentenza: "In via generale, occorre ricordare (sulla base di quanto già evidenziato da questa Sezione, con sentenza 29 settembre 2016, n. 4027) che i programmi integrati di attuazione sono previsti dall’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, “al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale”, sono approvati dal Consiglio comunale (comma 3) e sono caratterizzati “dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziare pubblici e privati” (comma 1).

Il comma 2 prevede che “soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra di loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana e ambientale”.

Come è dato osservare, il programma integrato di attuazione, per natura e contenuti, per procedimento di approvazione e in virtù dei rapporti con il piano regolatore, costituisce uno strumento urbanistico di pianificazione secondaria ed attuativa, con specifiche finalità di pianificazione, di (parte del) territorio comunale; pianificazione per la quale la legislazione urbanistica, in via generale ein base a quanto specificamente previsto per i programmi integrati, prevede la possibilità di loro redazione sia da parte pubblica (del Comune) sia, in via alternativa e sostitutiva, da parte di privati.

Ed infatti, già secondo la legge urbanistica (art. 28, l. 17 agosto 1942 n. 1150), in difetto di piano particolareggiato di esecuzione, può essere proposto dai privati un “piano di lottizzazione” (paradigma degli strumenti urbanistici secondari),che costituisce specificazione delle scelte operate dallo strumento urbanistico primario e dispone su una parte del territorio comunale per la realizzazione di interventi edilizi, con la necessità di nuove opere di urbanizzazione ovvero modifica e/o aggravio di quelle esistenti.

Il piano di lottizzazione (la cui approvazione è rimessa al Consiglio comunale)deve essere accompagnato da una convenzione, con la quale vengono definiti una pluralità di obbligazioni ed adempimenti gravanti sui privati.

Tale convenzione, ai sensi del sesto comma dell’art. 28, “deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge”, ed anzi, ai sensi del precedente quinto comma (alinea), la stessa approvazione del piano “è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura dei proprietari”.

Nella logica della pianificazione urbanistica di attuazione, dunque, il piano di lottizzazione (o altro strumento di pianificazione attuativa) e lo schema di convenzione ad esso allegato costituiscono atti distinti ma giuridicamente connessi.

Ovviamente, mentre piano urbanistico attuativo e schema di convenzione formano oggetto di un unico atto di approvazione, la convenzione propriamente detta (cioè il contratto ad oggetto pubblico successivamente stipulato) costituisce certamente un atto negoziale autonomo (nel senso di essere giuridicamente distinto dal provvedimento – atto unilaterale di approvazione)".

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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Nuovo PTRC veneto: la rete ecologica, prevede indirizzi programmatici per l’adeguamento dei Piani subordinati o qualcosa di più?

18 Nov 2020
18 Novembre 2020

In vista del tradizionale convegno di Castelfranco del 27 novembre 2020, che quest'anno si terrà online e si occuperà del  nuovo PTRC del Veneto, pubblichiamo una nota di Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, sulla rete ecologica prevista in tale piano:

La rete ecologica nelle Norme Tecniche del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – P.T.R.C. Veneto 2020

Segnaliamo che in data 22 settembre 2020 su questo sito abbiamo pubblicato un altro intervento di Daniele Iselle sul PTRC, riguardante le stazioni ferroviarie e i caselli autostradali.

Infine pubblichiamo la locandina del suddetto convegno di Castelfranco

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Verona 2030: una variante per la riqualificazione urbana

17 Nov 2020
17 Novembre 2020

Con il Documento del Sindaco sulla “Pianificazione strategica ed operativa 2020-2022”, Verona coglie la sfida di dare avvio prioritariamente al processo di recupero degli ambiti degradati della città consolidata, aprendo il processo di partecipazione e concertazione propedeutico alla formazione della Variante di riqualificazione urbana: Verona 2030.

Una Variante che in coerenza con i principi introdotti dalla Legge Regionale 14/2017 connette le finalità di contenimento del consumo di suolo con quelle della rigenerazione e riqualificazione dei tessuti della città esistente, aspetti che insieme rappresentano ‘due facce della stessa medaglia’.

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71063

Procedimenti di esproprio per la Superstrada Pedemontana Veneta

23 Set 2020
23 Settembre 2020

Il TAR Veneto ricorda che, nei procedimenti di espropriazione legati alla costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta, i termini dimidiati previsti dall’ordinanza P.C.M. n. 3802/2009 si applicano solamente agli atti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità e non invece a quest’ultima. Sarebbe infatti contrario alla ratio della dimidiazione dei termini, volta a promuovere i procedimenti di esproprio e a favorire l’operato dell’Amministrazione, una riduzione anche dei termini di durata della dichiarazione di pubblica utilità.

Si deve peraltro aggiungere che, trattandosi la Pedemontana di opera strategica di preminente interesse nazionale, la durata delle relative dichiarazioni di pubblica utilità volte agli espropri è di sette anni (invece che cinque), come previsto dall’art. 166 d.lgs. 163/2006.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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PTRC del Veneto, caselli autostradali e stazioni ferroviarie: il potere logora chi non ce l’ha?

22 Set 2020
22 Settembre 2020

Quale interpretazione si deve dare ai vincoli procedimentali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche del PTRC (rubricato Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni della Rete ferroviaria regionale)?

Ricordiamo che il comma 1 dell'articolo 40 stabilisce quanto segue: "1. Sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale le aree ricadenti in uno o più comuni, afferenti a: a) i caselli autostradali e gli accessi delle superstrade a pedaggio, esistenti e previsti dal progetto relativo all’infrastruttura, per un raggio di 2000 metri dal baricentro geometrico dell’area del casello; b) le stazioni della rete ferroviaria regionale coincidenti con i nodi AC/AV per un raggio di 1000 metri dal baricentro geometrico della stazione; c) le stazioni della rete ferroviaria regionale, esistenti e previste dal progetto relativo all’infrastruttura, per un raggio di 500 metri dal baricentro geometrico della stazione".

La Regione si sta riappropriando della pianificazione urbanistica in tali aree, a spese di Comuni e Province, con l’ulteriore conseguenza di allungare i tempi di attuazione di progetti strategici, che gli Enti Locali potrebbero concretizzare in tempi più ragionevoli?

Sulla questione pubblichiamo una nota di Daniele Iselle, funzionario comunale, che sentitamente ringraziamo

Nota Iselle sul PTRC

Quali azioni gravano sul responsabile dell’inquinamento?

27 Ago 2020
27 Agosto 2020

Il T.A.R. ricorda quali obblighi giuridici incombono sul soggetto responsabile dell’inquinamento che non è l’autore materiale dello stesso.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Cosa si può vedere sul Geoportale della Regione Veneto

03 Ago 2020
3 Agosto 2020
Il GeoPortale regionale consente di visualizzare, consultare e scaricare dati territoriali ed ambientali messi a disposizione dalla Regione del Veneto. 
 
L'accesso è libero e non necessita di alcuna registrazione.

Il portale è suddiviso in 4 specifiche sezioni:
    1. Sezione “Visualizzatori Geografici”, dove sono presenti i vari Webgis realizzati e classificati in base alle funzioni svolte (Aerofototeca, Cartografia di base, Progetto Venezia etc..)
    2. Sezione “Catalogo Metadati”, permette di ricercare le informazioni territoriali e ambientali della Regione Veneto e degli altri Enti che pubblicano il proprio catalogo in formato OGC – CSW (Catalogue Web Service); il Catalogo è sviluppato completamente con tecnologia open source e si basa su ESRI Geoportal Server;
    3. Sezione "Download Dati", permette di effettuare il download dei dati vettoriali, raster, alfanumerici, suddivisi in base alla tipologia di prodotti ricercati. 
    4. Sezione “Trasformazione coordinate” disponibile, consente di convertire in tempo reale coordinate planimetriche tra i Sistemi di Riferimento più usati in Italia. Attualmente il servizio è disponibile solo per gli Enti Locali, previa registrazione.

Servizi OGC messi a disposizione (per coloro che hanno qgis e sanno usarlo):

L’Infrastruttura Dati Territoriali della Regione del Veneto mette a disposizione una serie di servizi Standard OCG (WMS, WMTS, WSF, CSW):
    1. https://idt2-geoserver.regione.veneto.it/geoserver/ows (Layer vettoriali o che non utilizzano la cache)
    2. https://idt2.regione.veneto.it/gwc/service/wmts (Layer raster o che utilizzano la cache es. ortofoto)
    3. https://idt2.regione.veneto.it/geoportal/csw (catalogo metadati)

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Approvazione del PTRC del Veneto

21 Lug 2020
21 Luglio 2020

Sul Bur n. 107 del 17 luglio 2020 è pubblicata la deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 62 del 30 giugno 2020, recante la approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 62 del 2020

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Commento alla L.R. veneta n. 50/2019 sulla regolarizzazione delle parziali difformità

13 Lug 2020
13 Luglio 2020

L'avvocato Antonio Ferretto, che sentitamente ringraziamo, ci invia un articolato commento alla legge regionale del Veneto n. 50/2019, che volentieri pubblichiamo.

La legge reca “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima della entrata in vigore della legge 28 Gennaio 1977 n.10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”, è stata pubblicata sul BUR il 27 dicembre 2019 e impugnata dal Governo davanti alla Corte Costituzionale.

Ricordiamo che, finchè la Corte non si pronunzierà, la legge è vigente ed efficace.

Prime note commento LR 50 2019

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