21 Luglio 2021
Il Consiglio di Stato ricorda che, nella Regione Veneto, il PI si attua o tramite PUA o tramite comparti. Trattasi di due strumenti pianificatori differenti e non sovrapponibili: mentre il comparto presuppone il cd. convenzionamento per poter esplicare i suoi effetti giuridici, il PUA deve essere necessariamente approvato, in quanto non è sufficiente la mera convenzione.
Nella medesima sentenza il Collegio si sofferma sulla portata applicativa dell’art. 67 del P.T.C.P. che pone indirizzi per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, chiarendo che essa non consente l’apertura di nuovi centri commerciali senza limitazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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