I materiali di estrazione
Nella sentenza n. 6187/2014 i Giudici si soffermano sulla distinzione tra i materiali residui della lavorazione e quelli residui dell’estrazione. In particolare i Giudici hanno stabilito che i residui della “lavorazione” dei materiali lapidei, inclusi nella nozione di materiale da scavo, costituiscono un materiale diverso dai residui dell’“estrazione”, disciplinati con il piano rifiuti di cui al D.lgs. 117/2008: “L’ordinamento distingue, infatti, tra rifiuti delle industrie estrattive, di cui al d.lgs. n. 117 del 2008 e ss.mm.ii. in forza del quale è prevista per la gestione l’elaborazione di un piano di rifiuti e residui di lavorazione di materiali lapidei, per i quali il piano di utilizzo è disciplinato dall’art. 184 bis del d.lgs. 152 del 2006, come modificato dall’art. 41, comma 2, d.l. n. 69 del 2013 e dall’art. 8 bis, d.l. n. 43 del 2013, convertito con la l. n. 71 del 2013, nonché dal d.m. n. 161 in argomento.
L’art. 41 bis d.l. 69 del 2013 (“Decreto del Fare”), introdotto dalla l. di conversione n. 98 del 2013, ha innovato, peraltro, con riferimento alla dimensione dei cantieri – come precedentemente evidenziato - la precedente normativa di settore disponendo i requisiti e le condizioni per operare con le terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)”
dott. Matteo Acquasaliente
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