Il confine tra la ristrutturazione edilizia mediante demo-ricostruzione e la nuova costruzione

24 Apr 2025
24 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’attuale nozione di ristrutturazione edilizia ricomprende anche gli interventi di ripristino di un edificio attraverso la sua ricostruzione, essendo irrilevante che l’edificio sia o no crollato.

L’elemento che distingue la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è la preesistenza del manufatto e la possibilità di pervenire ad un organismo in tutto o in parte diverso da ciò che già esiste, elementi che sussistono anche in relazione agli edifici crollati o demoliti prima dell’entrata in vigore della novella del 2013 all’art. 3, co. 1, lett. d T.U. edilizia, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sub specie di demolizione e ricostruzione, descritti dalla vigente lett. d cit., devono iscriversi in un’attività di recupero sul patrimonio edilizio esistente, il cui limite è segnato dalla preesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura.

La ristrutturazione si differenzia dalla nuova costruzione per la possibilità di individuare, in maniera pressoché certa, l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui intervenire.

Vi è una nuova costruzione e non una ristrutturazione nel caso di ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuavano, al momento della presentazione dell’istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l’esatta volumetria della preesistenza, in quanto l’effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione, bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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