Il TSAP boccia la sdemanializzazione tacita del demanio idrico, anche in caso di opere edilizie assentite
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che in materia di demanio idrico, dopo la modifica dell’art. 947 c.c. introdotta dalla l. 37/1994, è esclusa ogni forma di sdemanializzazione tacita, potendo la perdita della natura demaniale avvenire solo mediante provvedimento espresso dell’Agenzia del Demanio. La realizzazione di opere inamovibili o trasformative del suolo demaniale da parte del concessionario, ancorché assentite, o il disuso prolungato del bene non determinano la perdita della destinazione ad uso pubblico del bene (artt. 822, 823, 829, 947 c.c.; d.P.R. 380/2001). Ne consegue che, in mancanza di un formale provvedimento di sdemanializzazione o declassificazione, il possesso di un bene demaniale da parte del privato è inidoneo all’acquisto per usucapione, essendo la relazione con la res regolata da un rapporto concessorio che esclude l’animus rem sibi habendi (artt. 1140 ss. e 1158 c.c.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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