Compatibilità paesaggistica e vincolo boschivo
Il TAR Veneto evidenzia che la compatibilità paesaggistica (istituto derogatorio alla regola generale dell’obbligo di ripristino) è accertabile solamente per quegli abusi minori, che vengono puntualmente indicati nell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004: non è tra essi ricompresa la movimentazione terra con piantumazione di vigneto al posto di un bosco.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La ratio dovrebbe essere che tali lavori se preventivi, si presuppone che siano interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica- dpr n. 31/2017 o art. 146 d.lgs n. 42/04-
Ma se sfugge tra quelli indicati nell’art. 167c.4 del d.lgs. n. 42/2004, magari vuol dire che non sono opere soggette ad autorizzazione paesaggistica.
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