Condono edilizio e condono paesaggistico
Il TAR Veneto evidenzia che condono edilizio e condono cd. paesaggistico (o ambientale) differiscono per natura, presupposti ed effetti: l’ottenimento del secondo, dunque, non garantisce il primo.
In particolare, il cd. condono paesaggistico comporta solamente l’estinzione del reato ambientale di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42/2004, ma non riversa i propri effetti nel procedimento amministrativo per il rilascio del condono edilizio; il parere della Soprintendenza adottato nell’ambito del procedimento di estinzione del reato, dunque, non spoglia il Comune delle proprie competenze in materia di condono.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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