Il parere dell’Autorità preposta al vincolo, nel contesto del cd. primo condono
Il TAR Veneto ha affermato che nel sistema delineato dagli artt. 31 ss. l. 47/1985, il parere negativo formulato dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio. In presenza di un vincolo paesistico non è il diniego di nulla osta, bensì l’eventuale assenso alle modificazioni del territorio a dover essere assistito da una congrua motivazione sulle ragioni che rendono possibile la prevalenza di un interesse diverso da quello paesaggistico tutelato in via primaria. In caso di richiesta di sanatoria di opere abusive insistenti in area vincolata, occorre una puntuale motivazione laddove si conceda la sanatoria, mentre, nell’ipotesi di reiezione della domanda, l’onere motivazionale è attenuato.
Il parere ex art. 32 l. 47/1985 è rilasciato a sanatoria di una situazione di fatto e non ai fini di successive edificazioni: deve quindi limitarsi a considerare l’opera tale e quale risulta dall’attività abusiva compiuta e non può contenere prescrizioni, o modalità condizionanti, che si riferiscano per loro natura ad una attività non passata, ma futura.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!