Impianti da fonti rinnovabili: il parere paesaggistico negativo non esonera l’amministrazione dal giudizio di prevalenza
Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli della Regione Sardegna e del Comune di Sassari, confermando la sentenza del TAR che ha annullato il diniego opposto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 4,9 MW.
La decisione riguarda un procedimento nel quale l’ufficio regionale per la tutela del paesaggio aveva espresso parere negativo, qualificandolo come “non superabile”, mentre la Soprintendenza era rimasta silente. Il Comune aveva concluso negativamente la conferenza di servizi, recependo il parere regionale senza svolgere un autonomo giudizio di prevalenza tra le posizioni espresse.
Secondo il Consiglio di Stato, la conferenza di servizi non si fonda su un criterio maggioritario rigido e non consente all’amministrazione procedente di recepire automaticamente il parere negativo di una sola amministrazione. La decisione finale deve essere assunta sulla base delle posizioni prevalenti, con una motivazione concreta sulle ragioni della scelta, soprattutto quando il procedimento riguarda un impianto alimentato da fonti rinnovabili, riconducibile a uno specifico e rilevante interesse pubblico.
La sentenza ribadisce inoltre che il silenzio della Soprintendenza, nei casi in cui operano gli artt. 14-bis e 17-bis della legge n. 241/1990, equivale ad assenso e non può essere interpretato come adesione al parere negativo espresso da un’altra amministrazione.
Non è sufficiente, poi, motivare il diniego richiamando in modo astratto la collocazione dell’impianto in fascia costiera o la disciplina del piano paesaggistico. L’amministrazione deve esaminare le caratteristiche concrete dell’area e del progetto, valutandone l’effettivo impatto paesaggistico e tenendo conto anche degli impianti o delle trasformazioni già presenti nel contesto.
La qualificazione di un’area come non inclusa tra quelle idonee non equivale, di per sé, alla sua automatica inidoneità. Anche la disciplina paesaggistica regionale deve essere applicata attraverso una valutazione concreta e motivata, senza trasformare la mera localizzazione dell’intervento in un divieto assoluto non accompagnato dall’analisi del progetto.
La sentenza afferma infine che la normativa statale sulle procedure autorizzative degli impianti da fonti rinnovabili esprime principi fondamentali della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, applicabili sull’intero territorio nazionale anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!