Impianti per la produzione di energie rinnovabili, vincolo paesaggistico e corpi idrici
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il principio del cd. dissenso costruttivo non obbliga la P.A. a proporre soluzioni alternative o a indicare prescrizioni mitigative quando l’opera di derivazione idroelettrica presenta un impatto paesaggistico e ambientale intrinsecamente incompatibile con il contesto tutelato.
Il favor normativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti idroelettrici, non è assoluto e deve essere contemperato con la salvaguardia dei corpi idrici fragili e degli ecosistemi, prevalendo su di esso il principio di precauzione ambientale quando l’opera presenta un impatto paesaggistico e ambientale intrinsecamente incompatibile con il contesto o vi è un rischio di deterioramento dello stato ecologico di un corpo idrico.
Quando un progetto di derivazione idroelettrica ricade in area tutelata ex artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004, la Soprintendenza è competente a esprimere il parere obbligatorio e vincolante nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per interventi localizzati in aree tutelate ex artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004 e tale competenza si estende anche agli effetti ambientali strettamente connessi al paesaggio, costituendo ambiente e paesaggio valori costituzionalmente tutelati inscindibilmente connessi.
La VIA costituisce un procedimento di natura politico-amministrativa connotato da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo nei casi di manifesta illogicità , travisamento dei fatti o istruttoria carente.
Il rigetto della VIA e dell’autorizzazione unica rende improcedibili i ricorsi volti a contestare il rilascio della concessione di derivazione, per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in assenza di VIA positiva l’impianto non può essere realizzato né esercitato.
La classificazione ufficiale dello stato ecologico dei corpi idrici, operata dalla Regione e recepita nei Piani di gestione delle acque, prevale sulle valutazioni alternative fornite dai privati. L’uso di indicatori biologici specifici (come ISECI-Indice di stato ecologico delle comunità ittiche) può costituire elemento integrativo, ma non può da solo sovvertire la classificazione ufficiale. Il TSAP in sede di legittimità non può disapplicare atti amministrativi generali privi di natura regolamentare, come le delibere regionali che classificano lo stato ecologico dei corpi idrici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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