Manufatti abusivi in area vincolata stabilmente infissi al suolo

29 Lug 2025
29 Luglio 2025

Il TAR Veneto ha ravvisato la caratteristica della permanenza (la quale esclude la possibilità di sanatoria) nei manufatti stabilmente ancorati al suolo mediante piedritti infissi nel terreno su fondazioni, con struttura portante metallica, agevolmente richiudibili ai lati.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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3 replies
  1. amicididario says:

    Buongiorno,
    la sentenza riguarda un’ipotesi anteriore all’introduzione, da parte del d.l. n. 69/2024, dell’art. 36-bis, e quindi in vigenza del solo art. 167 d.lgs. n. 42/2004 e dei suoi ristretti limiti. Inoltre, emerge che l’immobile era stato realizzato senza titolo.
    Nel caso dell’art. 36-bis (se ne sussistono i presupposti), andrebbe applicata la relativa disciplina anche in materia paesaggistica.

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    • Anonimo says:

      Grazie- Come dite Voi:- Nel caso dell’art. 36-bis (se ne sussistono i presupposti), andrebbe applicata la relativa disciplina anche in materia paesaggistica- e nel caso allora sarebbe stato eseguito in assenza di titolo, che non è la scia ex art. 37 Dpr. n. 380/2001.

      Nel caso in esame, i vizi riscontrati sarebbero di natura sostanziale: riguardavano la non conformità alle previsioni urbanistiche, inoltre, mancano i presupposti per una sanatoria paesaggistica postuma ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, poiché le opere realizzate hanno comportato aumenti di superficie e volume, risultando dunque non sanabili neanche sotto il profilo ambientale.

      Il ragionamento deve essere fondato su un insieme di disposizioni che delineano con precisione i limiti entro cui può essere valutata la regolarizzazione di un intervento edilizio eseguito in assenza dei necessari requisiti.
      In primo luogo, l’art. 36 del Testo Unico Edilizia stabilisce che l’accertamento di conformità può essere rilasciato solo in presenza della cosiddetta “doppia conformità”: l’opera deve risultare conforme sia alla disciplina urbanistica e paesaggistica vigente al momento della realizzazione, sia a quella attuale. In mancanza di questa duplice verifica positiva, la sanatoria non è ammissibile.
      Sul versante paesaggistico, l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 prevede che la sanatoria postuma sia ammessa solo per interventi di modesta entità, che non comportino aumento di superficie o di volume e che ricadano in categorie di opere compatibili con la tutela paesaggistica. Nei casi di nuove costruzioni o interventi di trasformazione edilizia rilevante, la regolarizzazione postuma è esclusa.

      Per cui, non sanabili né sotto il profilo urbanistico né sotto quello paesaggistico. Da ciò deriva l’impossibilità di mantenere le opere realizzate, che risultano prive di legittimazione ab origine.

      Le condizioni di fatto (opere nuove, in area vincolata, con incremento di volumetria) escludono la sanabilità;

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  2. Anonimo says:

    Se per cortesia si poteva capire come fare in un caso simile, in cui è già stata presentata una scia ex art. 36bis, ma di fatto, anche da come dice il post, si esclude la possibilità di sanatoria, in area vincolata. Sarebbe una autodenuncia? che passi deve fare il comune?
    Si è nella fase, di cui all’art. 36bis c. 6:

    “Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. ”

    Era stato chiesto che mancava la parte paesaggistica, senza valutare se la scia ex art. 36bis, era corretta come titolo. grazie

    Una ipotesi sarebbe quella, che si tratta di accertamento ex art. 36 e non 36bis, per cui la SCIA SAREBBE PRIVA DI EFFETTO, ANCHE PER LA MANCANZA / INCOMPLETEZZA DELLA, DOCUMENTAZIONE. MA PULTROPPO, QUI LA NORMA NON E’ CHIARA, COME NEI CONDONI, CHE NON SI FORMA MAI IL SILENZIO ASSENSO/*EFFICACIA, IN CASO DI SCIA.

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