Pannelli fotovoltaici e interesse paesaggistico
Il Consiglio di Stato ha affermato che le sopravvenute esigenze energetiche impongono una attenta comparazione dell’interesse pubblico “statico” alla tutela del paesaggio con altrettanto rilevanti interessi “dinamici”: quello pubblico volto all’incremento della produzione energetica da fonti alternative e quello privato al risparmio energetico. Ne discende che la presenza del fotovoltaico non può essere più percepita, in assoluto, come fattore di disturbo visivo, dovendo la Soprintendenza valutare se il collocamento dei pannelli in luoghi diversi sia non solo esteticamente preferibile, ma anche tecnicamente accettabile sul piano della produzione energetica e non comporti uno sproporzionato sacrificio su quello dell’accesso agli incentivi pubblici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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