Pannelli fotovoltaici in centro storico e valutazione paesaggistica
Il Consiglio di Stato ha affermato che la presenza di pannelli fotovoltaici sul tetto di edifici, anche ubicati nel centro storico, non può essere percepita a priori e in assoluto come fattore di disturbo visivo, dovendosi contemperare, nell’ambito della valutazione paesaggistica, l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con quello volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative, esaminando le concrete modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici e nel paesaggio circostante.
In materia di installazione di pannelli fotovoltaici, l’eventuale diniego dell’autorizzazione paesaggistica deve essere adeguatamente giustificato e, trattandosi di opere di pubblica utilità , le motivazioni ostative devono essere particolarmente stringenti. In base all’art. 11, co. 6 d.P.R. 31/2017, in caso di esito negativo della valutazione paesaggistica, la P.A. procedente ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento (cd. dissenso costruttivo).
Post di Alberto Antico – avvocato
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