Parere tardivo della Soprintendenza nel procedimento di compatibilità paesaggistica
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, il parere tardivo reso dalla Soprintendenza è da considerarsi privo dell’efficacia vincolante attribuitagli dalla legge (cfr. art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004), degradando a parere obbligatorio non vincolante, che deve essere autonomamente valutato dalla P.A. procedente, unitamente agli altri atti istruttori, senza vincolarla, appunto, nel contenuto.
L’inerzia o il parere tardivo della Soprintendenza produce, dunque, un “effetto devolutivo” (di fatto trasferisce la competenza), comportando l’assunzione del pieno potere decisorio sulla istanza di autorizzazione paesaggistica in capo alla Regione o all’Ente locale da essa delegato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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