Primo condono e immobili abusivi su area soggetta a vincolo paesaggistico

08 Gen 2021
8 Gennaio 2021

Nel caso di specie, un Comune del territorio veneziano denegava l’istanza di condono ex l. 47/1985 del privato in relazione a due manufatti di rilevanti dimensioni sprovvisti di titolo edilizio, l’uno del 1962 adibito a magazzino-deposito-pollaio, l’altro del 1965 destinato a ricovero attrezzi.

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso del privato, statuendo che:

- l’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico deve pronunciarsi qualora il vincolo stesso esista nel momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dalla sua sopravvenienza o no rispetto alla realizzazione degli immobili abusivi;

- per gli abusi edilizi realizzati in area soggetta a vincolo, il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono decorre ex art. 35, co. 19 l. 47/1985, solo dal rilascio del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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3 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    buon giorno, scusate ho sbagliato il riferimento alla legge, non è la l.r. 55/2019 ma la l.r. 50/2019 “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”. Buona giornata e grazie della segnalazione

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  2. Anonimo says:

    Legge 55/2019 in Materia di Sanità e igiene pubblica???

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  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    Conferma quanto sostenuto dagli avvocati Bigolaro, Chinello e Veronese nell’ultimo seminario organizzato da italiaius in relazione ai criteri di applicazione della legge regionale 55/2019 nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ovvero che anche l’opera abusiva realizzata PRIMA dell’istituzione del vincolo, è soggetta ad autorizzazione paeaggistica in quanto deve essere esaminata secondo il regime normativo vigente all’atto del suo esame.

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