Terzo condono in area paesaggistica e falsità dichiarative
Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d d.l. 269/2003, come convertito nella l. 326/2003, cd. terzo condono, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, anche di carattere relativo come il vincolo d’insieme, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle altre condizioni, siano opere minori senza aumento di volume e superficie.
Risulta adeguatamente motivato un atto di annullamento d’ufficio del titolo edilizio rilasciato in sede di condono con riguardo alla non veritiera dichiarazione, nella pratica di condono, dell’insussistenza di vincoli paesaggistici, in grado di escludere qualunque legittimo affidamento del privato, anche alla luce della responsabilità assunta con il rilascio della dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000. La natura non veritiera delle dichiarazioni, indipendentemente dal rilievo penale della vicenda, giustifica il superamento del termine di 18 mesi (ora 12) previsto dal comma 1 dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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