La legge regionale limita l’abbattimento degli olivi, se e solo se elementi della produzione agricola
La l.r. Veneto 11 febbraio 2011, n. 6 (nonché la d.G.R.V. di attuazione, n. 1836/2011) limita l’abbattimento degli olivi, pena la commissione di un illecito amministrativo.
Tuttavia, non rientra nella tutela apprestata dalle legge regionale l’abbattimento degli olivi con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e parchi (cfr. art. 1, co. 4, lett. a l.r. cit.), che quindi è attività lecita.
Ciò si spiega con la ratio della legge, che mira a proteggere le piante di olivo intese quali fattori della produzione agricola, non quali elementi della flora naturale.
Questa soluzione è costituzionalmente obbligata: dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (cfr. l.cost. 3/2001) la materia dell’agricoltura spetta alla competenza legislativa residuale regionale ex art. 117, co. 4 Cost., mentre la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. s Cost.
La legge regionale (non solo veneta) ha così rimpiazzato il vecchio d.lgs.lgt. 475/1945, ma ne ha lasciato inalterata la finalità di protezione degli olivi se e in quanto elementi della produttività agricola.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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