Il Consiglio di Stato ammette la sanatoria sismica (postuma)

02 Mag 2024
2 Maggio 2024

Nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3645/2024 i Giudici di Palazzo Spada, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale in essere e, soprattutto, dell’orientamento restrittivo seguito dalla Cassazione penale, ammettono la possibilità di presentare e, quindi, ottenere una sanatoria sismica (postuma).

La sentenza è pregevole perché, con ragionevolezza e senso pratico, giunge ad affermare che il ragionamento opposto seguito da alcune pronunce anche dei Giudici Amministrativi porterebbe ad un’interpretazione abrogante dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 che, se richiede la cd. doppia conformità, deve permettere al privato di essere messo nelle condizioni di poterla effettivamente conseguire sussistendone i presupposti di legge.

Superato il cd. divieto formale dell’autorizzazione sismica (postuma) derivante da una lettura eccessivamente letterale e rigorosa dagli artt. 65, 93, 94 e 94 bis del d.P.R. n. 380/2001, il Consiglio di Stato si occupa poi dell’aspetto sostanziale di tale autorizzazione.

Il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa giunge ad affermare che, da un lato, se l’opera oggetto della sanatoria rientra nelle opere edilizie “rilevanti” ai sensi del d.m. 30 aprile 2020, essa deve essere conforme alla vigente normativa antisismica per procurarsi tale autorizzazione e, dall’altro lato, che i Comuni non possono condizionare l’ottenimento della sanatoria in esame alla futura realizzazione delle opere di adeguamento sismico, dato che tali accorgimenti tecnico-strutturali devono essere già realizzati al momento di presentazione dell’istanza.

Il Collegio invita poi le Regioni ed i Comuni, nelle more dell’auspicata riforma normativa della presente materia, a fornire adeguate indicazioni procedurali in merito all’iter da seguire.

Sul punto, i Giudici sembrano suggerire che il procedimento per la sanatoria sismica (postuma) dovrebbe essere analogo a quello seguito per ottenere l’autorizzazione sismica cd. ordinaria e che, per evitare ogni frustrazione del sistema giuridico, la presentazione della relativa richiesta al Comune e/o al Genio civile competente dovrebbe determinare la sospensione, se non addirittura l’interruzione, del termine di sessanta gironi previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per la formazione del silenzio-rigetto.

Anche sotto tale profilo, però, il Consiglio di Stato sollecitata un intervento chiarificatore del legislatore nazionale.

Riassumendo, in base a tale autorevole pronuncia, sembra ora aperta la strada per ottenere l’autorizzazione sismica in sanatoria: vedremo però nella prassi come si comporteranno le Regioni ed i vari Uffici del Genio civile che, finora, spesso avevano seguito un modus operandi alquanto differente, anche supportati dalla giurisprudenza (difforme) del Consiglio di Stato.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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