Ammissione altrui e termine per impugnare
Il T.A.R. Veneto afferma che, a prescindere dalla pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’ammissione altrui, se il rappresentante della ditta che fa poi valere l’illegittima ammissione altrui è presente al momento in cui, in sedute pubblica, è rilevato il vizio poi fatto valere in sede giurisdizionale, ha l’onere di proporre il ricorso entro il termine di termine di 30 giorni decorrente proprio da tale istante.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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