La creatività sanante
Un grande Comune del Sud in materia di difformità edilizie segue un orientamento interessante e ingegnoso, che, peraltro, non sembra adeguatamente supportato dalla giurisprudenza.
Il Comune in sostanza ritiene che un edificio, se sia dotato della abitabilità rilasciata ai sensi dell'articolo 221 del R.D. n. 1265 del 1934, sia sempre legittimo (o sanato), perchè uno dei presupposti che il Sindaco doveva valutare per rilasciare tale abitabilità era che "la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato".
Quindi, se il Sindaco l'ha rilasciata, vuol dire che ha valutato l'esistenza del presupposto della conformità e, se ha sbagliato a ritenerlo sussistente, meglio per l'interessato.
Ingegnosità o forza della disperazione?
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
in pratica l’art. 7 della lr. n.19/2021, poi cassato, non era altro che quello che fa il comune del Sud- andare a riconoscere volumi in più sullo stato legittimo, non è corretto.
Immagini si parli di fabbricati costruiti dopo il 1942′ – Ma non mi pare che si entrava nel merito alla conformità dell’opera dell’ intervento prospettato; ma solo se erano raggiunte le condizioni di abitabilità e utilizzabilità dell’immobile.
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