La perdita dei requisiti di gara, prima della graduatoria finale
Nel caso di specie, alcune associate in una procedura concorsuale pubblica (assegnazione farmacie) ottenevano una buona posizione nella graduatoria provvisoria, grazie ai titoli posseduti da una sola di loro. Poco dopo, costei moriva. L’Amministrazione provvedeva a ricalcolare in diminuzione il punteggio delle superstiti e, di conseguenza, ad abbassare la loro posizione nella graduatoria finale.
Il TAR Palermo ha ritenuto legittimo l’operato della p.a.: la graduatoria provvisoria è un mero atto endoprocedimentale, che non può ingenerare alcun affidamento; e d’altra parte, l’esclusione tout court delle associate dalla gara non avrebbe risposto al favor partecipationis.
In conclusione, i requisiti di partecipazione a procedure concorsuali pubbliche, salva diversa previsione di bando, devono sussistere fino alla formazione della graduatoria finale – anzi, per parte della giurisprudenza, fino al momento successivo di assegnazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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