Lo stato legittimo, prima e dopo la cd. riforma Salva casa

29 Set 2025
29 Settembre 2025

Il TAR Milano ha affermato che, ai sensi dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 nel testo antecedente alla riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), per dimostrare lo stato legittimo di un immobile, non era sufficiente produrre l’ultimo titolo edilizio che l’ha interessato, ma era necessario anche l’esame di quello che ne ha previsto la costruzione (decisivo era l’utilizzo della congiunzione “e” contenuta a suo tempo nella norma).

Ne consegue che la dichiarazione del progettista, concernente lo stato di fatto, contenuta nella pratica afferente all’ultimo titolo non era di per sé sufficiente a dimostrare lo stato legittimo del bene, dovendo tale dichiarazione trovare riscontro nel titolo precedente: se il progettista, nella pratica afferente all’ultimo titolo edilizio, aveva dichiarato che lo stato di fatto era legittimo, ma in realtà non lo era, in quanto l’edificio era stato in precedenza abusivamente modificato o non era comunque conforme al titolo che ne aveva assentito la costruzione, l’abuso rimaneva e poteva essere sempre sanzionato dalla P.A., nonostante l’erronea dichiarazione abbia appunto consentito il rilascio di un nuovo titolo.

Solo con la riforma Salva casa, il legislatore ha deciso di tutelare l’affidamento del privato consentendo, a determinate condizioni, di dare rilevanza esclusiva alle risultanze dell’ultimo titolo, comprese quindi le dichiarazioni rese dal progettista nella relativa pratica e concernenti lo stato di fatto. La norma novellata, utilizzando la congiunzione “o” in luogo di “e”, consente ora di dare rilevanza esclusiva all’ultimo titolo riguardante un intervento che ha interessato l’immobile nella sua interezza, impedendo così alla P.A. di contestare, successivamente al suo rilascio, precedenti abusi non riscontrati in quella sede.

La norma subordina però questo favorevole effetto alla condizione che la P.A., in sede di rilascio dell’ultimo titolo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Ne consegue che, per dimostrare lo stato legittimo, l’interessato può sì limitarsi a produrre l’ultimo titolo edilizio, ma deve trattarsi di un titolo che (oltre a riguardare un intervento che interessi l’immobile nella sua interezza) dia conto dell’accertamento effettuato dalla P.A. circa la sussistenza e la regolarità dei titoli edilizi precedenti che legittimano lo stato di fatto in esso dichiarato.

L’attestazione della P.A. circa la regolarità dei titoli pregressi deve essere esplicita: in mancanza, la rappresentazione dello stato di fatto compiuta dal progettista non è di per sé sufficiente, poiché la circostanza che un’opera non legittima sia rappresentata nelle pratiche edilizie non può comportarne la regolarizzazione postuma.

L’affidamento del privato può avere rilievo solo laddove ricorrano le condizioni previste dal novellato art. 9-bis, co. 1-bis cit.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

L’inibitoria di una SCIA edilizia

29 Set 2025
29 Settembre 2025

Il TAR Milano ha affermato che, in base all’art. 19, co. 6-bis l. 241/1990, la P.A., per esercitare il potere inibitorio puro nei casi di SCIA in materia edilizia, ha un termine di 30 giorni, decorso il quale può ancora intervenire ai sensi del precedente comma 4, ma solo ove ricorrano le condizioni previste per l’esercizio del potere di autotutela.
Questa previsione ha la finalità di tutelare l’affidamento del privato che matura e si consolida con il trascorrere del tempo. Per questa ragione, quando il titolo abilitativo si forma a seguito di una falsa rappresentazione del privato e non vi è quindi alcun affidamento da tutelare, non solo è ammesso il superamento del termine massimo per l’esercizio del potere di autotutela, ma neppure è necessario procedere alla comparazione di interessi, posto che l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto è, in questi casi, sostanzialmente in re ipsa, non potendosi tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Non ristrutturazione, ma difformitĂ 

29 Set 2025
29 Settembre 2025

Il TAR Veneto precisa che non qualificarsi come “ristrutturazione” un edificio realizzato in modo integralmente difforme da quello assentito col titolo edilizio.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Necessità di una progettazione “in continuità” per l’applicazione del Piano Casa

29 Set 2025
29 Settembre 2025

Il TAR Veneto afferma che l’ampliamento ai sensi del cd. Piano Casa dev’essere in continuità rispetto al progetto originario su cui si vogliono applicare i bonus volumetrici, non potendo arrivare a realizzare un organismo completamente differente da quello originariamente presentato al Comune e assentito.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Rapporto tra paesaggio ed edilizia

29 Set 2025
29 Settembre 2025

Il TAR Veneto ribadisce che l’eventuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica costituisce sì presupposto del titolo edilizio, ma trattasi di valutazioni tra loro differenti, potendo le stesse non coincidere.: ciò anche in relazione alle serre bioclimatiche di cui alla d.G.R.V. n. 1781/2011.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Rinuncia al mandato da parte dell’avvocato

27 Set 2025
27 Settembre 2025

Il TAR Veneto ha ricordato che la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato non ha effetto interruttivo né sospensivo del processo amministrativo e non impedisce il passaggio in decisione del ricorso, in quanto ai sensi dell’art. 85 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., il difensore può rinunciare al mandato difensivo, ma tale rinuncia non ha effetto nei confronti delle altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Egli è quindi tenuto a svolgere la sua funzione fino alla sua sostituzione.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Acquiescenza al provvedimento amministrativo e diritto al doppio grado di giudizio

27 Set 2025
27 Settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che ricorre il vizio di nullità della sentenza, che impone il rinvio della causa al primo giudice, anche nel caso di motivazione apparente, ossia di motivazione tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti, specialmente quando la pronuncia abbia dichiarato il ricorso inammissibile o improcedibile in base a un errore palese, così omettendo integralmente l’esame del merito della causa.

Nel caso di specie, il TAR Salerno ricavava apoditticamente l’acquiescenza dalla sola esecuzione del comando della P.A. (si trattava di un’ordinanza di contenimento di emissioni sonore di un opificio), senza svolgere una effettiva indagine sulla volontà della parte di prestare adesione.

Per potersi ritenere che sia intervenuta acquiescenza rispetto ad un provvedimento sfavorevole, si deve essere al cospetto di un comportamento chiaro e assolutamente inequivoco che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile con il volere di contestare il provvedimento stesso e non già in presenza di condotte legate solo ad una logica soggettiva di difesa volta alla riduzione del pregiudizio, le quali non escludono l’eventuale coesistente intenzione di reagire in via diretta avverso il provvedimento futuro eventualmente sopravvenuto. L’inviolabilità del diritto di difesa contro gli atti della P.A. impone di negare portata acquiescente alla semplice esecuzione di un provvedimento ablatorio a effetti obbligatori.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Danno da tardiva esecuzione del giudicato che riconosca il diritto alla conservazione della destinazione residenziale di un terreno

27 Set 2025
27 Settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che al danno da ritardo nell’esecuzione di un giudicato che riconosca alla parte privata la spettanza di un’utilità sostanziale, consistente nella conservazione della destinazione residenziale del terreno, inscalfibile dalla successiva attività pianificatoria del Comune, pena la violazione del giudicato stesso, non possono essere applicati i principi elaborati in materia di risarcibilità del danno da ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990 (in particolare, la prova della spettanza del bene della vita richiesto). Infatti, la spettanza del bene della vita è ormai attestata dal giudicato, sicché l’intempestiva attribuzione del bene in questione, mediante la riedizione del potere di pianificazione urbanistica, integra un danno ingiusto suscettibile di risarcimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Impianti per la produzione di energie rinnovabili, vincolo paesaggistico e corpi idrici

26 Set 2025
26 Settembre 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il principio del cd. dissenso costruttivo non obbliga la P.A. a proporre soluzioni alternative o a indicare prescrizioni mitigative quando l’opera di derivazione idroelettrica presenta un impatto paesaggistico e ambientale intrinsecamente incompatibile con il contesto tutelato.

Il favor normativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti idroelettrici, non è assoluto e deve essere contemperato con la salvaguardia dei corpi idrici fragili e degli ecosistemi, prevalendo su di esso il principio di precauzione ambientale quando l’opera presenta un impatto paesaggistico e ambientale intrinsecamente incompatibile con il contesto o vi è un rischio di deterioramento dello stato ecologico di un corpo idrico.

Quando un progetto di derivazione idroelettrica ricade in area tutelata ex artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004, la Soprintendenza è competente a esprimere il parere obbligatorio e vincolante nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per interventi localizzati in aree tutelate ex artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004 e tale competenza si estende anche agli effetti ambientali strettamente connessi al paesaggio, costituendo ambiente e paesaggio valori costituzionalmente tutelati inscindibilmente connessi.

La VIA costituisce un procedimento di natura politico-amministrativa connotato da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo nei casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o istruttoria carente.

Il rigetto della VIA e dell’autorizzazione unica rende improcedibili i ricorsi volti a contestare il rilascio della concessione di derivazione, per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in assenza di VIA positiva l’impianto non può essere realizzato né esercitato.

La classificazione ufficiale dello stato ecologico dei corpi idrici, operata dalla Regione e recepita nei Piani di gestione delle acque, prevale sulle valutazioni alternative fornite dai privati. L’uso di indicatori biologici specifici (come ISECI-Indice di stato ecologico delle comunità ittiche) può costituire elemento integrativo, ma non può da solo sovvertire la classificazione ufficiale. Il TSAP in sede di legittimità non può disapplicare atti amministrativi generali privi di natura regolamentare, come le delibere regionali che classificano lo stato ecologico dei corpi idrici.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TSAP n. 166-2025

Convenzione tra ANAC e AITRA per l’etica pubblica e la digitalizzazione responsabile

26 Set 2025
26 Settembre 2025

Il Dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla collaborazione istituzionale per l’etica pubblica e la digitalizzazione responsabile: analisi giuridico-amministrativa della Convenzione tra ANAC

Riccardo_Renzi_Italia_Ius_Collaborazione istituzionale

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC