Carenza formale e carenza sostanziale dell’agibilità

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che è opportuno distinguere tra la mancanza dell’agibilità e la mancanza del certificato di agibilità, che operano su piani diversi, sostanziale l’uno, e formale l’altro.

L’ordinanza di sgombero si giustifica ai sensi dell’art. 222 r.d. 1265/1934 per la mancanza dei requisiti sostanziali prescritti dalle norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità ed igiene e prescinde dalla presenza o meno del certificato, che ha la funzione solo di attestare il possesso di tali requisiti, ma che, anche se presente, non è ostativo all’adozione di un’ordinanza di sgombero, come chiarito dall’art. 26 d.P.R. 380/2001.

Va pertanto valutato quando la mancanza del certificato è dovuta a motivi formali o quando è dovuta alla carenza sostanziale dei requisiti di agibilità, perché solo nel secondo caso è sempre giustificata un’ordinanza di sgombero.

Allo stato attuale non vi è una norma che disciplini espressamente le conseguenze della mancanza, sul piano formale, del certificato di agibilità, posto che l’art. 221, co. 2 r.d. 1265/1934, che puniva con una sanzione pecuniaria il mancato possesso del certificato, è stato abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003 dall’art. 136, co. 2, lett. a d.P.R. 380/2001, senza essere sostituito da una norma dello stesso tenore (l’art. 24, co. 3 d.P.R. 380/2001 sanziona la mancata presentazione dell’istanza). Anche l’art. 221, co. 1 r.d. cit., il quale dispone che gli edifici o le parti di essi di nuova costruzione non possono essere abitati senza la previa autorizzazione dell’Autorità comunale, deve essere interpretato tenendo conto della finalità che gli è propria di tutela, in senso sostanziale, della salute e dell’incolumità della collettività.

Il Comune non può ordinare lo sgombero dell’abitazione in presenza dei presupposti sostanziali di agibilità, perché le peculiarità della fattispecie la fanno ritenere maggiormente assimilabile a quegli edifici privi di certificato già esistenti alla data di entrata in vigore del d.P.R. 380/2001, per i quali non siano state eseguite le tipologie di interventi edilizi indicate all’art. 24, co. 2 d.P.R. cit., che comportano l’obbligo di acquisire il certificato, o a quegli edifici per i quali, pur essendo obbligatorio il possesso del certificato, questo manchi per inerzia degli interessati, che non lo hanno chiesto, o per il diniego del Comune motivato con riferimento ad incompletezze di carattere istruttorio, ma che in ogni caso sono in possesso dei requisiti sostanziali di agibilità: poiché si tratta, in questi casi, di ipotesi regolarizzabili sul piano formale, un’ordinanza di sgombero risulterebbe non giustificata.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Natura propter rem dell’obbligazione di versare il (doppio del) contributo di costruzione

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

Il privato non può presentare un’istanza di sanatoria, ottenerne il provvedimento conclusivo, e quindi, una volta che quest’ultimo è adottato, censurarne la presunta illegittimità per mancanza di corrispondenza tra i titolari e chi è tenuto al pagamento, qualora la sanatoria sia stata volturata a favore di terzi successivamente al suo rilascio.

Lo ha rilevato il TAR Veneto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Non si può invocare il fatto notorio per ritenere adeguatamente provata in giudizio, nella sua esatta consistenza, l’irreversibile trasformazione dei luoghi

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, poiché nelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza di cui all’art. 115, co. 2 c.p.c. sono escluse quelle valutazioni che, per essere formulate, necessitino di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante CTU o mezzi cognitivi peritali analoghi, non può ritenersi che i lavori di sistemazione di un’area, su cui era stato già demolito un immobile abusivo, abbiano determinato una notoria irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, sottraendo al privato la disponibilità dell’area in questione senza un valido decreto di esproprio.

Nel caso di specie, l’intervento di realizzazione di un parco pubblico - i cui effetti sono stati descritti in modo assai differente da ciascuna delle due parti in causa - era oggetto di attento esame e di valutazione da parte del Giudice di primo grado che, sulla base delle fotografie dei luoghi e di tutti i documenti in atti, giungeva in modo ragionevole e congruo ad escludere la sussistenza di un’alterazione irreversibile dei suoli, così come di una loro attuale definitiva sottrazione alla disponibilità del privato per il fatto di essere, allo stato, semplicemente fruibili dalla cittadinanza, in seguito all’opera di sistemazione e cura da parte del Comune.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Rassegna di giurisprudenza in materia processuale

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

1. La riproposizione nel giudizio amministrativo d’appello dei motivi assorbiti in primo grado

Il Consiglio di Stato ha affermato che nel processo amministrativo d’appello ‒ in ragione del carattere non automatico dell’effetto devolutivo, per il quale la cognizione del Consiglio di Stato ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado nei soli limiti delle statuizioni della sentenza impugnata che siano state impugnate ‒ i motivi assorbiti dal giudice di prime cure vanno riproposti incidentalmente dall’appellato vittorioso in primo grado, con una memoria depositata entro il termine di costituzione in giudizio ex art. 101, co. 2 c.p.a., dovendo altrimenti intendersi rinunciati.

sent. CdS n. 8786-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

2. Il compenso del commissario ad acta

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che per quantificare, con provvedimento collegiale, il compenso del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, devono essere applicati i criteri di cui agli artt. 49-57 d.P.R. 115/2002 e al d.m. Giustizia 30 maggio 2002.

decr. coll. Cons. St., Ad. Plen. n. 17-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

3. Provvedimenti in materia paesaggistica e sindacato del G.A.

Il TAR Sardegna ha affermato che il G.A. non può sostituire le proprie valutazioni a quelle degli organi tecnici competenti in materia paesaggistica, essendo il sindacato limitato alla verifica di errori macroscopici, illogicità manifeste o contraddittorietà dell’istruttoria. La valutazione giudiziale deve essere condotta escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa e deve limitarsi a rilevare eventuali vizi ictu oculi riconoscibili per abnormità, irragionevolezza o superficialità. Conseguentemente, le scelte effettuate dalla P.A. si sottraggono al sindacato del G.A. ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue.

sent. TAR Sardegna n. 161-2026

Post di Alberto Antico – avvocato

4. Il regolamento di competenza

ord. CGARS n. 1003-2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’inammissibilità del regolamento di competenza ex art. 16 c.p.a., qualora il conflitto intercorra tra un TAR e il Consiglio di Stato, non potendo quest’ultimo decidere sulle impugnazioni di cui sia al contempo parte (più o meno interessata) e mancando, pertanto, un organo giudicante terzo chiamato a dirimere la controversia.

Post di Alberto Antico – avvocato

5. Il ricorso collettivo

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, nel caso in cui il ricorso riguardante la posizione di più soggetti nulla alleghi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, è impedito al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso.

sent. TAR Roma n. 21783-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

6. Violazione del giudicato

Il TAR Veneto ha affermato che la violazione e/o elusione del giudicato dev’essere dedotta in sede di ottemperanza, attesa la competenza funzionale inderogabile ex art. 14, co. 3 c.p.a. di tale giudice, considerando che la possibilità di proporre un unico giudizio inteso ad ottenere sia una pronuncia sullo specifico profilo di nullità in argomento che, in subordine, l’annullamento per vizi di legittimità della riedizione del potere amministrativo, è stata riconosciuta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 2/2013) soltanto a fronte di un ricorso cumulativo proposto in sede di ottemperanza, e non nell’ambito di un nuovo giudizio di cognizione.

In ogni caso, l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Sentenza TAR Veneto 1551 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

7. L’azione risarcitoria nei confronti della P.A.

Il TAR Veneto ha affermato che il risarcimento del danno imputato alla P.A. non costituisce mai conseguenza automatica dell’annullamento di un provvedimento amministrativo, ma necessita dell’ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per la configurazione dell’illecito civile (danno, nesso di causalità, elemento soggettivo), ricadendo sul ricorrente l’onere di allegarli e provarli. Infatti nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al G.A. il principio dispositivo dell’art. 2697, co. 1 c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento.

Sentenza TAR Veneto 1359 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

8. La litispendenza nel processo amministrativo

Il TAR Veneto ha affermato che la litispendenza nel processo amministrativo è determinata dal deposito del ricorso, che ai sensi dell’art. 45 c.p.a. segue la notifica alle controparti e solo successivamente al quale può parlarsi di litispendenza. La sola notifica quindi, non seguita dal tempestivo deposito del ricorso, è inidonea a provocare la litispendenza. Quest’ultima opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi.

Nel caso di specie, il ricorso al TAR Veneto avverso un’ordinanza di demolizione era identico per petitum e causa petendi rispetto al ricorso incidentale e ai relativi motivi aggiunti contro le medesime parti già proposti dal medesimo privato nell’ambito di un’azione di ottemperanza pendente presso il Consiglio di Stato. Il ricorso al TAR Veneto era quindi inammissibile per litispendenza.

Sentenza TAR Veneto 1185 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

 

9. La titolarità catastale

Il TAR Veneto, in materia di verifica della legittimazione a ricorrere, ha ritenuto di poter prescindere da alcune incongruenze catastali nella titolarità del soggetto – segnalate dalla P.A. resistente – sulla base dell’antecedenza degli intestati al cd. impianto meccanografico, della non indicazione del codice fiscale del privato nella visura, e del fatto che in ogni caso luogo e data di nascita del privato coincidevano con quanto estratto dai Registri Immobiliari.

Sentenza TAR Veneto 2082 del 2024

Post di Alessandra Piola – avvocato

Strumenti comunali di contrasto all’evasione dei tributi locali

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

Il TAR Palermo ha affermato che le misure attraverso le quali il Comune subordina il rilascio, il rinnovo e la permanenza di licenze e autorizzazioni alla verifica della regolarità tributaria da parte dei soggetti richiedenti, costituiscono strumenti di coazione indiretta all’adempimento volti a contrastare diffusi fenomeni di evasione dei tributi locali. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina di cui alla l. 689/1981, non avendo le disposizioni regolamentari ad oggetto la comminatoria di una misura afflittiva collegata all’inadempimento di una specifica obbligazione tributaria.

Il riferimento legalmente contemplato alla “permanenza in esercizio” consente al Comune di verificare in ogni momento, anche d’ufficio, la regolarità tributaria di attività commerciali o produttive. Tale esegesi legittima il potere di iniziativa officioso del SUAP, sul presupposto che le violazioni tributarie siano state definitivamente accertate.

È illegittima la previsione regolamentare che, consentendo di prescindere “dalla eventuale notifica di avvisi di accertamento per il recupero dell’evasione o dal recupero coattivo con cartella esattoriale/ingiunzione fiscale/intimazione di pagamento, o qualsivoglia altro atto di avvio della riscossione coattiva”, estenda la nozione di irregolarità tributaria a tributi non definitivamente accertati.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Palermo n. 2763-2025

Delibera comunale di approvazione del piano TARI

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che spetta al G.A. la controversia promossa dal gestore in house del servizio di raccolta rifiuti avverso la delibera comunale di approvazione del piano TARI, atteso che il Comune può discostarsi dai costi trasmessi dal gestore sulla base di valutazioni discrezionali, esercitando un potere autoritativo di regolazione incidente su posizioni di interesse legittimo.

Qualora il Comune intenda discostarsi, in sede di approvazione del piano TARI, dai costi indicati dal gestore del servizio, è tenuto a darne preventiva comunicazione al gestore stesso e a motivare puntualmente in ordine al rispetto del principio del full cost recovery. La comunicazione costituisce adempimento essenziale ai fini del controllo pubblico sulla gestione del servizio, sicché la sua omissione vizia il provvedimento finale. L’onere di attestare l’equilibrio economico-finanziario della gestione grava sulla P.A. e non sul gestore.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Contestazione giudiziale dell’indennizzo determinato nel provvedimento di acquisizione sanante

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 54, co. 2 d.P.R. cit. e, successivamente, dall’art. 29, co. 3 d.lgs. 150/2011 per l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, non si applica alla contestazione giudiziale dell’indennizzo determinato nel provvedimento di acquisizione sanante, poiché tale disciplina non contiene alcun rinvio all’art. 42-bis cit., né sono ammissibili interpretazioni estensive o analogiche di norme che prevedono decadenze o inammissibilità non espressamente stabilite dal legislatore. Ne consegue che la domanda giudiziale volta a ottenere la rideterminazione dell’indennizzo ex art. 42-bis cit. può essere proposta nel termine ordinario di prescrizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Stabilizzazione del personale pubblico precario: questioni di giurisdizione

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la procedura di stabilizzazione del personale precario è assimilabile a un concorso, con conseguente devoluzione delle relative controversie al G.A., qualora implichi l’espletamento di una vera e propria selezione tra i candidati, per titoli e colloquio, con l’attribuzione di punteggi in relazione ai titoli posseduti e alla prova orale, la formazione di una graduatoria di merito e la conseguente stabilizzazione dei vincitori (cd. stabilizzazione mediata), non venendo in rilievo una mera verifica di requisiti predeterminati ex lege (cd. stabilizzazione diretta), ma una valutazione comparativa dei candidati, con conseguente spendita di un potere discrezionale della P.A.

L’impugnativa di un atto di autotutela riferito a una procedura di stabilizzazione del personale effettuata mercè la valutazione dei titoli, l’espletamento di prove orali e la formazione di una graduatoria, rientra nella giurisdizione del G.A., non rilevando gli effetti (caducanti) prodotti dall’atto di autotutela sul contratto di lavoro, ma unicamente l’esercizio del potere pubblicistico di annullamento della procedura selettiva, stante la consequenzialità necessaria tra i due momenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Particolare tenuità del fatto per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, co. 3 c.p., nella parte in cui dispone che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando i reati ex artt. 336 o 337 c.p. (rispettivamente rubricati Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e Resistenza a un pubblico ufficiale) siano commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto fosse esclusa a priori per tali delitti (puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni) e invece ammessa per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, punito dall’art. 338 c.p. con la pena della reclusione da uno a sette anni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Lo studentato ha destinazione d’uso direzionale e non turistico-ricettiva

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la struttura adibita specificamente a residenza per studenti, cioè uno studentato, non ha una destinazione d’uso turistico-ricettiva, bensì direzionale. Tale destinazione non muta per il solo fatto che la P.A. abbia ritenuto – nell’esercizio della propria discrezionalità in materia – di consentire, sia pure per un limitato periodo di tempo ed all’interno di uno spatium temporis predefinito (coincidente con quello di minor afflusso degli studenti), un temporaneo utilizzo delle stesse anche quali ostelli. Pertanto, la SCIA presentata per l’esercizio di attività di ostello ha natura temporanea e non stagionale, sicché va rinnovata anno per anno.

Post di Alberto Antico – avvocato

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