Il vizio di incompetenza può rientrare tra le ipotesi di non annullabilità ?
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che non è applicabile il meccanismo di non annullabilità per vizio formale ex art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990 al vizio di incompetenza, relativa o assoluta, in quanto il principio di legalità costituzionalmente sotteso all’ordinamento amministrativo non consente a qualsiasi ente o organo amministrativo di fare tutto ciò che sia giusto e legittimo, ma di competenza altrui: deve, all’opposto, affermarsi che, per quanto “forte” sia l’interesse a essa sotteso, l’attività svolta da un soggetto o da un organo incompetente è concettualmente da parificare – una volta che il vizio di incompetenza sia stato fondatamente dedotto – all’attività amministrativa non ancora esercitata, quella potendo essere svolta solo dall’ente e dall’organo cui l’ordinamento ha attribuito la competenza a provvedere.
Si segnala che la giurisprudenza non è unanime al riguardo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Commenti recenti