Concessioni demaniali marittime e sorte dei manufatti ivi realizzati alla scadenza della concessione
L’art. 49, co. 1 del Codice della navigazione, rubricato Devoluzione delle opere non amovibili, afferma: «Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato».
La Corte di giustizia dell’UE, nel riconoscerne la compatibilità con il diritto euro-unitario, ha affermato che quest’ultimo non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione.
Nel giudizio italiano che ha dato luogo alla pronuncia in sede di rinvio pregiudiziale, il principio in parola è stato applicato anche se i manufatti eretti erano facilmente amovibili.
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