15 Gennaio 2025
Nel caso di specie, il privato contestava al Comune che il PdC per una demo-ricostruzione con ampliamento da effettuarsi secondo il Piano Casa, ottenuto dalla società confinante era illegittimo, per mancanza del parere del Consorzio di Bonifica.
La società si procurava il parere del Consorzio e il Comune rilasciava una convalida del PdC.
Il privato eccepiva che la convalida del PdC era intervenuta dopo la scadenza della normativa di favore del Piano Casa.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
Il provvedimento di convalida non si sostituisce all’atto convalidato, ma ad esso si ricollega al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso è stato emanato, con efficacia ex tunc. La P.A., dunque, nel disporre la convalida di un precedente provvedimento, non agisce esercitando il medesimo potere di cui è espressione il provvedimento di primo grado, ma interviene sugli effetti di quell’atto, esercitando un potere di secondo grado su di un provvedimento già efficace. Dunque il limite negativo all’esercizio del potere di convalida costituito dal non aver perduto la disponibilità dell’effetto va riferito alla disponibilità da parte della P.A. del potere di intervenire sui suddetti effetti e, dunque, alla competenza dell’organo che interviene in secondo grado.
Post di Alberto Antico – avvocato
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