L’accesso agli atti … impossibile

24 Feb 2026
24 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, dal combinato disposto dell’art. 22, co. 1, lett. d e dell’art. 25, co. 2 l. 241/1990, il diritto di accesso è configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità della P.A., altrimenti versandosi in un caso di cd. accesso impossibile, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato alla P.A. e, dall’altro, all’esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur. Alcun diritto di accesso può pertanto azionarsi quando l’esistenza dei documenti sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire.

L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exibendum è elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, co. 1 c.c. Pertanto la relativa dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture; ciò anche in applicazione del canone pretorio sull’onere della prova fondato sulla vicinanza della prova e sull’impossibilità di prova negativa.

L’istanza di accesso deve essere rivolta alla P.A. che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, sicché è di norma sufficiente che l’ente intimato dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione. Al cospetto di una dichiarazione espressa della P.A. di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Quando una strada è pubblica? E chi deve curarne la manutenzione?

24 Feb 2026
24 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, affinché un’area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titulo dell’area da parte della P.A.), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l’intervento di atti di riconoscimento da parte della P.A. medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio.

L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione dell’uso pubblico, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un’azione negatoria di servitù.

L’onere manutentivo delle strade private grava, ordinariamente, sui proprietari delle medesime, i quali sono anche responsabili dei danni potenzialmente derivanti agli utenti dal loro cattivo stato di conservazione. La responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sul Comune, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l’esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad essa competono su dette strade, non comportano anche l’obbligo di provvedere alla manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati.

Nel caso di specie, il Comune emanava un’ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza degli alberi presenti a bordo di una strada (privata ma a uso pubblico) con diffida all’ottemperanza, nei confronti dei proprietari frontisti dei relativi tratti di strada compromessi e addebito, a carico degli stessi, delle spese relative agli interventi effettuati dal Comune stesso. Il Consiglio ha precisato che, anche a ritenere che l’ordinario onere manutentivo a carico del proprietario della strada sconti, in caso di uso pubblico della stessa, un correlato dovere della P.A. di concorrere alle spese di manutenzione della stessa, nondimeno il particolare ruolo svolto dalle alberature, la cui condizione giuridica e di fatto non era stata adeguatamente censurata dai privati, non consentiva di superare l’addebito.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La responsabilitĂ  del proprietario del fondo per illecito abbandono di rifiuti

24 Feb 2026
24 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la responsabilità del proprietario per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti postula l’accertamento di una sua condotta dolosa o colposa, essendo da escludere un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva o da posizione. Nondimeno, la responsabilità solidale del proprietario può essere imputabile a colpa omissiva, consistente nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia e protezione dell’area, segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti.

L’accertamento della responsabilità va effettuato in contraddittorio e può essere fondato anche su ragionevoli presunzioni o condivisibili massime d’esperienza.

Nel caso di specie, il privato rivelava di essersi disinteressato della custodia del terreno, dichiarando in sede di sopralluogo “di non venire mai in quell’area”. La conoscenza della presenza da tempo di rifiuti esigeva l’attivazione per la bonifica o quantomeno per la protezione dell’area mediante recinzione, apposizione di cartelli o altri comportamenti idonei, a nulla rilevando l’acquisto del terreno contiguo soltanto poco tempo prima l’emanazione dell’ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006, circostanza semmai aggravante e non esimente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Modifiche introdotte dal d.l. 19/2026 in materia di PNRR e di molto altro

23 Feb 2026
23 Febbraio 2026

Con il d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 41 del 19.02.2026), sono state approvate ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-19&atto.codiceRedazionale=26G00039&elenco30giorni=false.

Esso contiene numerose modifiche normative.

Fermo restando che dovrà essere convertito dal Parlamento (eventualmente con modifiche), l’art. 5, co. 1 d.l. cit. contiene modifiche alla l. 241/1990, in particolare all’art. 14-bis (Conferenza semplificata), all’art. 14-ter (Conferenza simultanea), all’art. 19 sulla SCIA e all’art. 20 sul silenzio-assenso.

L’art. 6, co. 4-6 d.l. cit. trasferisce ufficialmente dal Presidente della Repubblica al Consiglio di Stato la competenza a decidere il ricorso straordinario.

novelle alla l. 241-1990 apportate dal d.l. 19-2026

novelle al d.P.R. 1199-1971 apportate dal d.l. 19-2026

In maniera esemplificativa e non esaustiva, l’art. 1 d.l. cit. contiene nuovi obblighi di aggiornamento del cronoprogramma in capo ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

L’art. 3, co. 3 d.l. cit. si occupa delle spese che i Comuni con meno di 3.000 abitanti sostengono per il Segretario comunale.

L’art. 5, co. 1 d.l. cit. contiene modifiche alla l. 241/1990, in particolare all’art. 14-bis (Conferenza semplificata), all’art. 14-ter (Conferenza simultanea), all’art. 19 sulla SCIA e all’art. 20 sul silenzio-assenso.

L’art. 5, co. 2 d.l. cit. si occupa della collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade.

L’art. 6, co. 2 d.l. cit. rende di durata illimitata la carta d’identità elettronica rilasciata a chi ha più di 70 anni, anche ai fini dell’espatrio; il successivo comma 3 introduce la tessera elettorale in formato digitale.

L’art. 6, co. 4-6 d.l. cit. trasferisce ufficialmente dal Presidente della Repubblica al Consiglio di Stato la competenza a decidere il ricorso straordinario.

L’art. 9 d.l. cit. introduce semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale.

L’art. 10 d.l. cit. introduce semplificazioni in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e alla navigazione.

L’art. 14 d.l. cit. modifica il codice dell’ambiente in materia di bonifiche, industria insalubre e rifiuti.

Gli artt. 16 e 17 d.l. cit. si occupano rispettivamente della giustizia tributaria e della giustizia civile.

Post di Alberto Antico – avvocato

Nota ANCI sulle aree idonee

23 Feb 2026
23 Febbraio 2026

Aree Idonee, Nota sintetica ANCI sul Decreto Legge 21 novembre 2025, convertito in Legge 15 gennaio 2026:

https://anci.lombardia.it/dettaglio-news/20262171534-aree-idonee-nota-sintetica-anci-sul-decreto-legge-21-novembre-2025-convertito-in-legge-15-gennaio-2026/anci.lombardia.it

Post di Fiorenza dal Zotto - architetto funzionario comunale

L’accesso agli atti ambientale

23 Feb 2026
23 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 195/2005, attuativo della dir. 2003/4/CE, l’Autorità pubblica deve rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse; tuttavia, qualora si opponga, in sede di contraddittorio procedimentale o in sede giudiziale, una legittima causa di esclusione, è necessario che l’istante dimostri la consistenza e la specifica rilevanza dell’interesse alla ostensione per consentire a chi detiene le informazioni di ponderare gli interessi in conflitto e, successivamente, al giudice di sindacare la congruità di tale giudizio rispetto al parametro generale di ragionevolezza.

Nel caso di specie, a fronte dell’istanza di accesso in materia ambientale volto alla conoscenza  della produzione di ogni specifica cava, riferibile a ciascun operatore, che consentirebbe di misurare la forza commerciale delle imprese attive nel sito, in termini di capacità di offerta sui distinti mercati delle varie tipologie di materiale estratto, sussiste il diritto alla riservatezza delle informazioni commerciali in capo ai medesimi operatori,  idoneo a configurare l’ipotesi di esclusione di cui all’art. 5, co. 2 d.lgs. cit.

In tema di accesso in materia ambientale, è legittimo il diniego opposto a un’istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall’istanza stessa emerga che l’interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo generalizzato, anticompetitivi. Pertanto, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa P.A.) ben può pronunciarsi sull’effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente “ambientale” agli effetti dell’accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le “informazioni ambientali” da lui ricercate.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Parere VIA tardivo

23 Feb 2026
23 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), il parere del Ministero della cultura reso oltre il termine previsto dall’art. 25, co. 2-bis del codice dell’ambiente non è per ciò solo inesistente o inefficace, né determina la formazione del silenzio-assenso. Difatti, in materia di VIA, il successivo comma 7 art. cit. non richiama, così precludendone l’applicazione nei casi da essa contemplati, l’art. 2, co. 8-bis l. 241/1990, mentre la previsione del potere sostitutivo di cui all’art. 25, co. 2-quater del codice dell’ambiente è incompatibile con la formazione del silenzio-assenso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il procedimento di VINCA

23 Feb 2026
23 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, in tema di siti protetti appartenenti alla Rete Natura 2000, il parametro valutativo non può che essere informato al principio di sostanziale precauzione; il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica resta, perciò, estrinseco e non consente sostituzioni valutative, se non in presenza di manifeste incongruenze.

La disciplina di tutela degli habitat non è condizionata dalla qualificazione edilizia o dall’intensità agronomica dell’intervento, ma dalla sua idoneità a determinare incidenze significative: nel caso di specie, la conversione di praterie magre a coltura specializzata determina, per definizione, perdita e frammentazione dell’habitat, sicché la VINCA appare doverosa.

Comunicazioni informali o atti privi di contenuto abilitante (con cui la Regione abbia dato a intendere che le prescrizioni saranno “leggere”) non radicano un affidamento qualificato idoneo a prevalere su obblighi di protezione ambientale derivanti da fonti sovraordinate; nella materia in esame l’affidamento del privato incontra, peraltro, il limite intrinseco costituito dalla necessità di attuare nel concreto tutti i corollari applicativi derivanti dal principio di precauzione.

La D.G.R.V. n. 1400/2017 disciplina, in linea generale, l’organizzazione e lo svolgimento della VINCA per tutti gli interventi potenzialmente incidenti sui siti Natura 2000, anche quando non soggetti a un autonomo titolo edilizio, in conformità ai principi della normativa di riferimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Esito negativo della VINCA da parte della Regione trasmesso ai privati dal Comune

23 Feb 2026
23 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che non è impugnabile, in quanto non lesivo, l’atto con cui il Comune si limita a trasmettere l’esito negativo del procedimento di VINCA condotto dalla Regione, evidenziando le conseguenti prescrizioni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Autorizzazioni in materia di rifiuti e ius superveniens

23 Feb 2026
23 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che in sede di rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dev’essere riconosciuta alla P.A., in base al quadro normativo esistente e alla ratio delle norme attributive dei relativi poteri, la facoltà di procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, in relazione alla normativa sopravvenuta in materia ambientale e urbanistica ed ai vincoli medio tempore eventualmente istituiti, tenendo conto che l’oggetto dell’autorizzazione concerne attività potenzialmente inquinanti rispetto alle quali, oltre alle legittime esigenze della produzione (riconosciute e tutelate dall’art. 41 Cost.), deve essere valutata la compatibilità delle predette attività con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione e dell’ambiente (art. 9, co. 2 e 3 Cost.).

Post di Alberto Antico – avvocato

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