4 Novembre 2024
Il TAR Veneto ha dichiarato l’illegittimità di una norma contenuta nelle NTO del P.I. di un Comune, secondo cui “l’eventuale ampliamento dell’allevamento intensivo dovrà essere realizzato non sopravanzando verso il centro urbano, in modo che non venga ulteriormente ridotta la distanza esistente fra l’allevamento e l’abitato”.
Tale disposizione limitava illegittimamente lo ius aedificandi e appariva dettata per evitare che al centro abitato si avvicinino attività che possano influire sulla salute pubblica, finalità che è già perseguita dalla disciplina regionale con la l.r. Veneto 11/2004 e la D.G.R.V. 856/2012, che dettano i distacchi minimi reciproci degli allevamenti dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali. La norma, imponendo il rispetto di distanze reciproche maggiori di quelle individuate dalla delibera regionale citata, costituiva una decisione strategica e sostanziale, in quanto portava all’individuazione di ambiti all’interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia e come tale doveva essere assunta motivatamente dal Comune in sede di redazione del PAT e non del PI.
Post di Alberto Antico – avvocato
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