L’azione surrogatoria di cui all’articolo 2900 del codice civile non è applicabile al ricorso giurisdizionale amministrativo
Il TAR ritiene che l'azione surrogatoria di cui all'articolo 2900 del codice civile non sia compatibile con l'ordinamento processuale amministrativo.
L'art. 2900 del codice civile stabilisce che: "Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare .
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi" .
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