Ordine di esame della pratiche, danno per corruzione e svolgimento di attività extralavorativa incompatibile
Segnaliamo una sentenza della Corte dei Conti della Lombardia in materia di risarcimento del anno per corruzione e svolgimento di un’attività extralavorativa incompatibile, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001: la sentenza si occupa anche della alterazione dell'ordine di esame delle pratiche.
Vengono esaminati tre profili del danno:
1) il danno da disservizio;
2) il danno patrimoniale diretto cagionato al datore di lavoro pubblico, per la mancata corrispondenza tra la retribuzione percepita e la prestazione lavorativa effettivamente svolta;
3) il danno all'immagine.
La sentenza afferma che il principio che è stato calpestato è quello dell’ordine naturale di trattazione delle istanze dell’utenza, secondo cioè l’ordine di arrivo, principio riaffermato da ultimo con l’art. 12, comma 1, penultimo periodo, DPR n. 62/2013.
Post di Dario Meneguzzo
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