Sul condono edilizio
 Il T.A.R., con precipuo riferimento al c.d. primo condono edilizio, ricorda la distinzione tra ultimazione a rustico e completamento funzionale, chiarisce che spetta al privato dimostrare l’epoca in cui sono state ultimate le opere, si sofferma sull’istituto del silenzio-assenso allorquando la documentazione risulta completa ed infine conferma che, in presenza di abusi risalenti, occorre tutelare anche il legittimo affidamento del privato.
 Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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