No al risarcimento per vizi formali ed in mancanza di una domanda ad hoc
Il T.A.R. afferma che se il provvedimento amministrativo viene impugnato per meri vizi formali non è dovuto alcun risarcimento del danno, perché non c’è alcun accertamento sul c.d. bene della vita. Nella stessa sentenza il Collegio statuisce che la domanda risarcitoria, per essere ammissibile, deve essere contenuta nel ricorso originario od in quello per motivi aggiunti, in quanto non è sufficiente l’istanza presente nella sola memoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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