No al risarcimento per vizi formali ed in mancanza di una domanda ad hoc

05 Ott 2016
5 Ottobre 2016

Il T.A.R. afferma che se il provvedimento amministrativo viene impugnato per meri vizi formali non è dovuto alcun risarcimento del danno, perché non c’è alcun accertamento sul c.d. bene della vita. Nella stessa sentenza il Collegio statuisce che la domanda risarcitoria, per essere ammissibile, deve essere contenuta nel ricorso originario od in quello per motivi aggiunti, in quanto non è sufficiente l’istanza presente nella sola memoria.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

 

 

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

 

Tags: , , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC