Reiterazione del silenzio della P.A.
Il Consiglio di Stato in una recente sentenza ha statuito che, decorso il termine annuale (come ora disciplinato dall’art. 117 e 31 del c.p.a. e, prima , dall’art. 21- bis della legge n. 1034 del 1971), per impugnare il silenzio, la parte, se ne ha ancora interesse, può rivolgersi alla P.A. con una nuova istanza e, in caso che la P.A. non provveda neppure questa volta nel termine procedimentale assegnato, può impugnare il nuovo silenzio inadempimento.
Post di Gianmartino Fontana - avvocato
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