L’adozione di un piano urbanistico non implica un qualche obbligo poi di approvarlo

24 Nov 2014
24 Novembre 2014

Il T.A.R. Milano si occupa dei Piano urbanistici chiarendo da quando si manifesta l’eventuale lesione dei diritti soggettivi/interessi legittimi dei cittadini ed in che termini devono essere motivati questi strumenti urbanistici. In sostanza afferma che, dato che l’adozione del Piano non crea alcun affidamento giuridicamente tutelato in capo al privato, la sua mancata approvazione - atto ben distinto dalla revoca - non richiede un motivazione specifica.

Nella sentenza n. 2765/2014 si legge: “Sul punto, occorre preliminarmente escludere ogni violazione dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990 – prospettata dai ricorrenti – in quanto nel caso di specie non sussiste alcuna ipotesi di autotutela amministrativa, ma soltanto il rituale svolgimento del procedimento di cui all’art. 14 della LR 12/2005 sulla pianificazione attuativa, il quale prevede le due distinte fasi dell’adozione e dell’approvazione della proposta di piano avanzata dal privato, approvazione da effettuarsi previa valutazione delle osservazioni al piano adottato presentate da chiunque abbia interesse.

La mancata approvazione di un piano adottato non può essere assimilata o equiparata alla revoca o ad altro atto di autotutela amministrativa, in quanto l’adozione non può in alcun modo far sorgere la pretesa incondizionata alla successiva approvazione.

Certamente, la mancata approvazione richiede un adeguato supporto motivazionale, ma l’onere della motivazione in capo all’Amministrazione non può coincidere con quello da rispettare nel caso di autotutela amministrativa, destinata ad incidere su un atto amministrativo pienamente efficace.

In quest’ultimo caso, come noto, l’Autorità Pubblica non può limitarsi alla generica affermazione del ripristino della legalità, occorrendo invece una specifica comparazione degli interessi coinvolti oltre che una valutazione del tempo trascorso; tuttavia tale motivazione per così dire rafforzata, che deve soccorrere l’esercizio dell’autotutela, non può estendersi puramente e semplicemente ai casi di mancata approvazione di uno strumento urbanistico attuativo in precedenza adottato.

Sul rapporto fra adozione e approvazione di un piano attuativo, la giurisprudenza ha del resto affermato che: <<L'adozione di un piano di lottizzazione che non sia seguita dalla sua approvazione non è in grado di ingenerare alcun affidamento giuridicamente tutelato nei lottizzanti in ordine all'assetto urbanistico del territorio, il quale dunque ben può essere modificato dall'amministrazione pianificatrice con successivi strumenti urbanistici>> (così: TAR Toscana, sez. I, 22.6.2013, n. 992)”.

Nella medesima sentenza si legge altresì: “Sia consentito, ancora, il richiamo alla consolidata giurisprudenza in tema di motivazione dei piani urbanistici, motivazione che può desumersi anche dai criteri di ordine generale seguiti per la redazione dello strumento urbanistico; nel caso di specie il rinvio è alla delibera di avviso del procedimento di variante del PGT, strumento urbanistico peraltro già contestato dalla Provincia mediante impugnazione in sede di ricorso straordinario (si veda il doc. 7 del resistente).

Neppure si rinviene, nella presente fattispecie, uno di quei casi di particolare affidamento, che impongono all’Amministrazione una motivazione specifica delle proprie scelte urbanistiche (piani attuativi già approvati e convenzionati, giudicato di annullamento di diniego di titolo edilizio, area interclusa fra fondi edificati, reiterazione di un vincolo urbanistico scaduto).

Si vedano, a tale proposito:

Consiglio di Stato, sez. IV, 1.7.2014, n. 3294; 10.2.2014, n. 601 e 18.11.2013, n. 5453; sez. VI, 4.11.2013, n. 5292, oltre alla fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 10.5.2012, n. 2710, richiamata e confermata dalla successiva sentenza della stessa Sezione IV, 28.11.2012, n. 6040; Consiglio di Stato, sez. IV, 28.12.2012, n. 6703 e 21.12.2012, n. 6656; TAR Toscana, sez. I, 20.11.2013, n. 1593; TAR Umbria, 7.11.2013, n. 514; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 26.2.2013, n. 532 e 8.2.2012, n. 437; TAR Emilia Romagna, Parma, 29.1.2013, n. 26 e TRGA Trentino Alto Adige, Bolzano, 17.7.2012, n. 2559)”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Milano 2765 del 2014

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