Gli oneri da rischio specifico devono sempre essere indicati
Il T.A.R. Veneto, con riferimento all’attuale art. 95, c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016, statuisce che gli oneri da rischio specifico devono sempre essere indicati dall’offerente anche in mancanza di una previsione espressa delle lex specialis e che, in caso di carenza assoluta degli stessi, la stazione appaltante non può ricorrere nemmeno al c.d. soccorso istruttorio che, invece, ai sensi dell’Ad Pl. n. 19/2016 si applica alle procedure ante nuovo Codice Appalti.
Pertanto, ad oggi, negli appalti che non contengono mere prestazione intellettuali, l’offerente ha l’obbligo, a pena di esclusione, di indicare specificatamente gli oneri da rischio specifico.
Nella medesima sentenza il Collegio si sofferma sulle possibili voci di danno che si possono chiedere in caso di aggiudicazione illegittima.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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