Non può essere disposta l’esecuzione di una sentenza non passata in giudicato se da essa derivino effetti irreversibili
Il TAR Veneto afferma che in sede di ottemperanza di una sentenza di primo grado non passata in giudicato non si può consentire la produzione di effetti materialmente irreversibili.
Nel caso specifico, l'esecuzione della sentenza avrebbe comportato il rilascio di titoli edilizi per edificare sul demanio marittimo, ma il TAR ha precisato che i rimedi esperibili per l’esecuzione della sentenza di primo grado appellata
non possano spingersi fino a delineare un assetto definitivo ed immutabile degli interessi in gioco tale da neutralizzare o rendere inutile la successiva pronuncia giurisdizionale.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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