L’abusività del piano sottotetto non legittima di per sé l’acquisizione al patrimonio comunale dell’intero edificio (ex art. 31, co. 3 T.U. edilizia)
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana offre un’applicazione dell’art. 31, co. 3 T.U. edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), secondo il quale l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un abuso edilizio per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione può riguardare solo “il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”.
Nel caso di specie, l’abuso non demolito era un piano sottotetto (terza elevazione fuori terra), ma l’ordinanza del Comune aveva disposto l’acquisizione dell’intero edificio: il Consiglio ne dichiara l’illegittimità, per carenza di motivazione legale e sostanziale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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