La scelta del comune di stipulare un accordo urbanistico è discrezionale e non coercibile
L'articolo 6 della L.R. veneta n. 11 del 2004 disciplina la possibilità di stipulare accordi tra il comune e il privato da recepire poi negli strumenti urbanistici.
Il TAR precisa che la decisione del Comune di non accettare una proposta di accordo è frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che non è in alcun modo coercibile e sindacabile dal tribunale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
sentenza interessante anche laddove ricorda la possibilità per i comuni di prevedere “una perequazione integrativa in denaro” [estratto sentenza: “Non appare infine illegittima la pretesa del Comune di una perequazione integrativa in denaro, essendo essa espressamente contemplata dal P.I. (v. art. 7 della Relazione illustrativa), oltre che dalla legislazione nazionale (art. 16 D.P.R. 380/2001). In particolare, nella citata Relazione illustrativa si prevede che il contributo perequativo possa essere corrisposto al Comune anche attraverso una combinazione di modalità, costituite, dalla cessione di aree, dalla realizzazione di opere pubbliche e dalla monetizzazione del valore contributivo.”]
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