La scelta del comune di stipulare un accordo urbanistico è discrezionale e non coercibile

12 Apr 2018
12 Aprile 2018

L'articolo 6 della L.R. veneta n. 11 del 2004 disciplina la possibilità di stipulare accordi tra il comune e il privato da recepire poi negli strumenti urbanistici.

Il TAR precisa che la decisione del Comune di non accettare una proposta di accordo è frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che non è in alcun modo coercibile e sindacabile dal tribunale.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato


Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Tags:
1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    sentenza interessante anche laddove ricorda la possibilità per i comuni di prevedere “una perequazione integrativa in denaro” [estratto sentenza: “Non appare infine illegittima la pretesa del Comune di una perequazione integrativa in denaro, essendo essa espressamente contemplata dal P.I. (v. art. 7 della Relazione illustrativa), oltre che dalla legislazione nazionale (art. 16 D.P.R. 380/2001). In particolare, nella citata Relazione illustrativa si prevede che il contributo perequativo possa essere corrisposto al Comune anche attraverso una combinazione di modalità, costituite, dalla cessione di aree, dalla realizzazione di opere pubbliche e dalla monetizzazione del valore contributivo.”]

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC