La potestà derogatoria di un termine
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana afferma che, qualora l’ordinamento attribuisca ad un soggetto la potestà di derogare ad un termine, questi deve espressamente dichiarare i motivi che lo spingono a giovarsi di detta facoltà e il nuovo termine che prevede di rispettare, altrimenti il termine stesso rimane quello ordinario – nel caso della p.a., dovrà quindi intervenire un espresso e motivato provvedimento di proroga.
Il caso di specie vedeva un’occupazione militare d’urgenza, iniziata sotto la vigenza degli artt. 73 e 76 l. 2359/1865, i quali consentivano all’Amministrazione militare di sforare l’ordinario termine biennale: l’occupazione, tuttavia, si era protratta per un quarantennio, termine irragionevole di per sé e comunque mai motivato. È quindi risarcibile il danno derivante dall’occupazione sine titulo, successiva al primo biennio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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