La totale difformità dal titolo edilizio

27 Mag 2026
27 Maggio 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, secondo cui sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo l’esecuzione di volumi edilizi o la realizzazione di superfici coperte oltre il 30%, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24.05.2024, e il 20%, in tutti gli altri casi, dei limiti indicati nel progetto, nonché modifiche superiori al 50% delle distanze da fabbricati, dai confini del lotto e dalle strade indicate nel progetto, o riduzioni di qualunque entità che determinano distanze inferiori ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni; indipendentemente da tali previsioni, è considerata totale difformità la modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza quando non vi è alcuna sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato.

È evidente la discrepanza tra la nozione di totale difformità stabilità dallo Stato all’art. 31, co. 1 d.P.R. 380/2001 e quella delineata dal legislatore sardo. Ciò incide anche sull’applicazione dell’art. 36 d.P.R. cit. (ove si dettano, a tali fini, regole più rigide in caso di assenza o totale difformità del PdC o dalla SCIA alternativa), che deve considerarsi una norma fondamentale di riforma economico-sociale. Quest’ultima qualificazione deve essere riconosciuta anche agli artt. 31 e 32 d.P.R. cit., dato il loro contenuto riformatore, la loro attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza e la conseguente necessità che gli interessi dagli stessi disciplinati ricevano un’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Occorre attendere il nuovo codice, attualmente all’esame della Commissione, per comprendere come quanto affermato dalla Consulta rischi, come spesso accade, di essere superato dal legislatore.
    Si può sanare tutto, purché sussista la conformità. Non è necessario il titolo originario, così come avviene già oggi, poiché le variazioni essenziali attualmente sanabili, di fatto, risultano prive di titolo.

    Rispondi

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