Impianti fotovoltaici: la Corte Costituzionale spiega che la P.A. non può disapplicare una legge regionale posteriore (più restrittiva circa i siti idonei) che appaia in contrasto con la legge statale anteriore (la decisione sulla costituzionalità spetta alla Corte)

28 Mag 2026
28 Maggio 2026

La Corte Costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzioni che riguarda i rapporti tra lo Stato e la Regione Sardegna.

Nel Caso esaminato il MASE (Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) aveva emesso un decreto in materia di VIA per un impianto fotovoltaico, applicando le disposizioni sulle aree idonee previste dal legislatore statale al comma 8 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021: per fare questo il MASE aveva disapplicato la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che prevede aree non idonee in contrasto col d.lgs. n. 199 del 2021.

Il MASE aveva ritenuto che in caso di contrasto tra la legge statale anteriore e la legge regionale posteriore, la legge regionale sia illegittima costituzionalmente e possa essere disapplicata dalla P.A.

Il ricorrente sosteneva, invece, che la P.A. non possa disapplicare la legge regionale posteriore che ritenga illegittima per contrasto con la legge statale.

La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso, dicendo che: "Come già affermato da questa Corte nella più volte citata sentenza n. 26 del 2022, «[t]ali disposizioni delineano – dopo le modifiche dell’art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del  2001 – un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l’efficacia, e quindi l’applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché questa Corte non ne abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale. Solo quest’ultima declaratoria comporta la cessazione dell’efficacia (art. 136 Cost.) della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30, terzo comma, della legge [n. 87 del 1953])».

E se la legge regionale in contrasto con quella statale fosse, invece, anteriore rispetto a quella statale?

Dice la Corte: "Il MASE, in applicazione dei principi in tema di successione delle leggi nel tempo, che impongono alle pubbliche amministrazioni di applicare la normativa vigente in ragione del criterio cronologico, non avrebbe dovuto disapplicare la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, emanata successivamente al d.lgs. n. 199 del 2021".

Quindi, sviluppando il ragionamento, in base al criterio cronologico, se la legge regionale in contrasto con quella statale sia anteriore a quella statale, la P.A. deve applicare la legge statale posteriore e non quella regionale anteriore, al contrario di quello che accade nel caso in cui la legge regionale sia posteriore (in questo secondo caso, la legge regionale può essere costituzionalmente illegittima e la questione deve essere decisa dalla Corte Costituzionale).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2026

1 reply
  1. Anonimo says:

    La consulta dice: La Corte ha ricordato che nel nostro ordinamento gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione delineano un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un controllo successivo, tale da non escluderne l’efficacia, e quindi l’applicazione, anche laddove esse vengano contestate, fintanto che la Corte stessa non ne abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale. È stato dunque deciso che non spettava al ministero adottare i decreti contestati senza applicare la normativa regionale vigente.

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