Conoscenza degli atti e tardività dei ricorsi nel rito cd. super accelerato per gli appalti pubblici
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che non è tardivo il ricorso avverso gli atti di cui all’art. 120, co. 2-bis c.p.a., se non è ritualmente avvenuta la pubblicazione dell’atto di esclusione impugnato sul sito della Stazione appaltante, ex art. 29 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).
Nel caso di specie, si è anche esclusa la tardività del ricorso per motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione intervenuta: infatti, non vi era stata rituale comunicazione via PEC; non rileva il deposito dell’atto in giudizio; né rileva la presenza di rappresentanti dell’impresa alle operazioni di gara.
Il Consiglio motiva sulla base del fatto che le modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti soggetti a questo rito sono state legislativamente formalizzate: se vengono violate, stante la brevità dei termini processuali, deve essere svalutato (o forse, escluso in radice) il criterio di conoscenza effettiva dell’atto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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