Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province e obbligatorietà del ricorso all’arbitrato
Con la sentenza in commento la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, cc. 7 e 8 del R.D. n. 2578/1925 (Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui demanda ad un collegio arbitrale la determinazione dell’ammontare dell’indennità di riscatto degli impianti per l’esercizio dei servizi pubblici locali, precludendo il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.
In particolare, secondo la Corte Costituzionale, la fonte dell’arbitrato non può essere individuata in una legge ordinaria o in una volontà autoritativa perché solo la scelta dei soggetti può derogare al precetto contenuto nell’art. 102, c. 1, Cost.
Ciò corrisponde anche alla garanzia costituzionale dell’autonomia delle parti garantita dall’art. 24, c. 1 della Costituzione.
In conclusione, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, cc. 7 e 8, del R.D. n. 2578/1925, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascun soggetto di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti afferenti l’esercizio dei servizi pubblici.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
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