Codice Appalti ed infrazione UE
La Commissione Europea - Segretariato Generale ha costituito in mora lo Stato italiano per l’infrazione n. 2018/2273, stante la presenza di alcune disposizioni del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che violerebbero le direttive 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto nei settori speciali (acqua, energia,trasporti e servizi postali).
Per quanto concerne la questione sulle opere di urbanizzazione a scomputo sotto o sovra soglia comunitaria, la Commissione Europea ricorda che la normativa contenuta nel d. lgs. 163/2006 e nel d. lgs. 50/2016, come interpreta dall’A.V.C.P. (ora A.N.AC.), configgerebbe con i principi comunitari suddetti, laddove considerano solo le opere di urbanizzazione “individualmente” e non “cumulativamente” per decretare l'applicazione o meno del Codice Appalti.
Pertanto, esprime un giudizio positivo sul parere del CdS del 24.12.2018 commentato nel post del dott. Antico del 06 febbraio - ove si evidenzia che le opere di urbanizzazione primaria possono essere realizzate extra codicem se il loro valore singolo e la somma con quelle secondari rimane al di sotto della soglia di rilevanza communicator -, invitando A.N.AC. a rettificare la propria deliberazione n. 206/2018, che non considera affatto il cumulo dei valori.
La nota di infrazione è altresì interessante perché censura altre importanti disposizioni del Codice Appalti quali, a titolo esemplificativo, la percentuale del 30% del sub-appalto ammesso e la scelta della terna dei sub-appaltatori.
Si ringrazia il geom. Daniele Iselle per la preziosa segnalazione.
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si si avete ragione, grazie della precisazione.
Parliamo comunque di opere sopra la soglia comunitaria (€ 5.548.000). Per quelle inferiori si continua con l’esclusione di cui al DPR 380/2001, no?
Buongiorno,
sembra dedursi che l’infrazione concerna solo le opere di urbanizzazione che, cumulativamente considerate, superino la soglia di rilevanza comunitaria.
Per quelle sotto soglia, invece, nulla dovrebbe cambiare.
beh, che dire, era vista!!! da anni non vogliamo accettare il fatto che le opere di urbanizzazione siano opere pubbliche a tutti gli effetti e ci inventiamo “fantasiose scorciatoie”. E ora diremo che è colpa dell’Europa!
Al di là di queste considerazioni, che si fa ora? Le prossime opere di urbanizzazione all’interno dei Pua le trattiamo col codice dei contratti? E quelle che sono già partite e in fase di attuazione?
Mi sembrerebbe ragionevole, pensare di applicare il codice dei contratti per tutte le opere di urbanizzazione future e oggetto di convenzioni urbanistiche NON ancora firmate (anche se già approvate) e di proseguire e concludere con il procedimento oramai avviato quelle già convenzionate (intendo dire con la convenzione già firmata). Ma su questo mi rimetto ai consigli che ci potranno dare gli avvocati e gli specialisti di diritto certo molto più bravi della sottoscritta a consigliarci le soluzioni adeguate.
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