Neanche il Giudice amministrativo può pronunciare una sentenza cd. a sorpresa
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto un’applicazione dell’art. 73, co. 3 c.p.a.: il Giudice amministrativo non può porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, senza consentire sul punto il contraddittorio delle parti.
Si ricorda che su questo tema c’è stato grande dibattito innanzi ai Giudici civili. Da ultimo la Corte di cassazione, pur ribadendo il divieto di sentenza a sorpresa, sembra ritenere che le questioni meramente processuali sfuggano a detto divieto: ciò non appare molto rispettoso del diritto di difesa, posto che il rigetto in rito è pur sempre un rigetto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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